Con tre distinti provvedimenti emanati il 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati nel 2025 nelle Zone economiche e logistiche agevolate.
In particolare, gli interventi riguardano:
I provvedimenti forniscono il quadro definitivo per la determinazione del credito spettante, in attuazione delle rispettive disposizioni normative e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna misura.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), a seguito della conclusione della fase di invio delle comunicazioni integrative da parte delle imprese beneficiarie.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale del credito d’imposta fruibile è pari al:
La percentuale è determinata dal rapporto tra:
Il credito spettante a ciascun beneficiario è pari all’importo risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata, moltiplicato per la percentuale del 60,3811%, con troncamento all’unità di euro.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta ZES unica:
Le modalità operative restano quelle definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972.
Quadrio riepilogativo per regione e dimensione d’impresa
In attuazione dell’articolo 1, comma 489, della legge n. 207/2024, il provvedimento riporta un quadro riepilogativo delle comunicazioni pervenute, distinto:
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570047 del 12 dicembre 2025, sono state determinate le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica da parte delle imprese attive:
L’agevolazione consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta riconosciuto alle imprese che hanno effettuato, nel periodo:
La misura opera nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025.
Percentuali e determinazione del credito d’imposta fruibile
In considerazione dell’ammontare complessivo dei crediti richiesti rispetto alle risorse disponibili, l’Agenzia delle Entrate ha determinato percentuali differenziate di fruizione del credito d’imposta, come segue:
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario:
Le modalità di calcolo e di gestione del credito restano quelle definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 25986 del 31 gennaio 2025.
Comunicazioni integrative e superamento del limite di spesa
Le comunicazioni integrative validamente presentate nel periodo 20 novembre – 2 dicembre 2025 hanno evidenziato:
Il superamento del limite di spesa ha reso necessario il ricorso al meccanismo di riproporzionamento, con l’eccezione del settore della pesca e acquacoltura, per il quale l’ammontare richiesto è risultato inferiore al budget assegnato e, pertanto, il credito è stato riconosciuto integralmente (100%).
Ripartizione delle risorse disponibili
Il budget complessivo è stato così ripartito:
Le risorse non utilizzate dal settore pesca e acquacoltura sono state riallocate a favore degli altri comparti agevolati.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta ZES unica per i settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura:
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570036 del 12 dicembre 2025, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti in beni strumentali realizzati:
Il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, come esteso dalla legge 18 novembre 2025, n. 171.
Gli investimenti agevolabili devono essere stati effettuati nel periodo:
Percentuale del credito d’imposta fruibile
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al:
La percentuale integrale è riconosciuta in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate è risultato inferiore al limite di spesa disponibile.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario:
Le modalità operative restano quelle definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025, come modificato dal Provvedimento prot. n. 503079 del 19 novembre 2025.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per investimenti nelle ZLS e nelle aree ammissibili di Marche e Umbria:
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