Entro il 30 aprile 2026 i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una specifica categoria di Certificazioni Uniche 2026: quelle relative ai compensi corrisposti nel 2025 a professionisti abituali e ai percettori di provvigioni per prestazioni non occasionali.
Il nuovo termine riguarda, in particolare, i redditi prodotti nell’esercizio abituale di arti o professioni e le provvigioni collegate a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
La scadenza non va confusa con quella del 16 marzo 2026, prevista per altre tipologie reddituali, tra cui lavoro dipendente, redditi assimilati e lavoro autonomo occasionale. Il 30 aprile non costituisce, infatti, una proroga generalizzata, ma una finestra autonoma, riservata alle certificazioni individuate dalla norma.
La novità si applica dalle CU relative al periodo d’imposta 2025 ed è stata introdotta dall’articolo 4 del Dlgs n. 81/2025, che ha modificato il comma 6-quinquies dell’articolo 4 del Dpr n. 322/1998, definendo un calendario differenziato per la trasmissione dei flussi.
Per i sostituti d’imposta diventa quindi essenziale classificare correttamente i redditi da certificare, così da distinguere le CU da inviare entro il 30 aprile 2026 da quelle già soggette al termine di marzo.
Nel documento devono essere indicati, a seconda dei casi, i redditi erogati, le ritenute operate, le detrazioni riconosciute, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail. La CU consente quindi di riepilogare, in forma ufficiale, i dati che riguardano il rapporto tra soggetto erogante e percettore.
Le informazioni trasmesse sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate e per le attività di controllo, attraverso il confronto tra quanto dichiarato dai contribuenti e quanto comunicato dai sostituti d’imposta.
Sono tenuti alla predisposizione e all’invio della Certificazione Unica i soggetti che, nel corso del 2025, hanno corrisposto redditi soggetti a certificazione. Rientrano, tra gli altri, imprese, enti, professionisti, condomìni e, più in generale, tutti i sostituti d’imposta che hanno erogato somme soggette a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali o assistenziali, oppure premi assicurativi Inail.
La CU 2026 introduce un calendario di trasmissione più articolato, con termini diversi in base alla tipologia di reddito certificato. La novità impone ai sostituti d’imposta una verifica preventiva dei dati da inviare, perché non tutte le certificazioni seguono la stessa scadenza.
Il primo appuntamento è stato fissato al 16 marzo 2026 e ha riguardato le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi.
Il secondo termine, nuovo e centrale per professionisti e agenti, è quello del 30 aprile 2026. Entro questa data devono essere trasmesse le CU riferite:
Resta, infine, il termine del 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato slitta al 2 novembre 2026, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o dati non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.
La novità del calendario differenziato rende, quindi, essenziale distinguere correttamente le diverse categorie reddituali: il termine del 30 aprile non sostituisce quello di marzo, ma si applica solo alle certificazioni individuate dalla norma.
In vista della scadenza del 30 aprile 2026, il sostituto d’imposta deve individuare le certificazioni da includere nel flusso sulla base della natura del reddito corrisposto nel 2025.
Il controllo riguarda, in primo luogo, i compensi pagati a professionisti titolari di partita Iva che svolgono l’attività in modo abituale. Rientrano in questa casistica, ad esempio, consulenti, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici e altri professionisti tecnici o intellettuali.
La verifica deve poi estendersi alle provvigioni corrisposte nell’ambito di rapporti non occasionali. In questa area rientrano agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, commissionari e procacciatori d’affari.
Per ciascun percettore occorre controllare la documentazione disponibile, a partire dalle fatture e dai contratti, per confermare che il rapporto sia effettivamente abituale o non occasionale. La corretta qualificazione è decisiva per evitare l’inserimento nel flusso di aprile di certificazioni che avrebbero dovuto seguire la scadenza di marzo.
Il termine del 30 aprile 2026 non rappresenta una proroga della scadenza del 16 marzo, ma una scadenza autonoma, riservata a specifiche certificazioni.
La distinzione è rilevante sul piano operativo. Le CU che avrebbero dovuto essere trasmesse entro il termine di marzo non diventano tempestive se inviate entro fine aprile. Il nuovo termine riguarda solo i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioni per prestazioni non occasionali individuati dalla norma.
Particolare attenzione deve essere prestata al lavoro autonomo occasionale. I compensi corrisposti a soggetti privi di partita Iva per prestazioni non abituali, generalmente qualificati come redditi diversi e assoggettati a ritenuta del 20%, restano agganciati alla scadenza di marzo.
Prima dell’invio, quindi, il sostituto d’imposta deve verificare la corretta natura del rapporto certificato. La qualificazione errata del reddito, come abituale invece che occasionale, può comportare la tardività della trasmissione e l’applicazione delle relative sanzioni.
Per i compensi corrisposti nel 2025 a professionisti in regime forfetario o nel regime di vantaggio, il sostituto d’imposta deve verificare se trova applicazione l’esonero dall’invio della Certificazione Unica.
La semplificazione riguarda i soggetti che applicano regimi fiscali agevolati e che, di norma, non subiscono la ritenuta d’acconto. Inoltre, i dati delle operazioni sono già disponibili per l’Amministrazione finanziaria tramite la fatturazione elettronica.
In presenza di queste condizioni, per i compensi pagati nel 2025 non deve essere trasmessa la CU 2026, anche se si tratta di prestazioni rese nell’esercizio abituale di arte o professione. L’esonero vale, quindi, anche rispetto alla scadenza del 30 aprile 2026.
Il sostituto d’imposta deve comunque controllare la corretta applicazione del regime agevolato. Occorre verificare, in particolare, che dalla fattura risulti il regime forfetario o di vantaggio e che non sia stata applicata alcuna ritenuta.
Se, invece, le somme sono assoggettate a ritenuta o devono essere certificate secondo le regole ordinarie, l’obbligo di invio della CU torna applicabile.
Tra le certificazioni da trasmettere entro il 30 aprile 2026 rientrano anche quelle relative alle provvigioni per prestazioni non occasionali corrisposte nell’ambito di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
Per queste somme, l’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973 prevede, in via generale, l’applicazione della ritenuta alla fonte. La disciplina contempla però alcune esclusioni, tra cui quella riferita alle imprese agricole.
L’esclusione va letta in modo circoscritto. Il richiamo normativo riguarda le persone fisiche che esercitano attività agricola e, quindi, opera per le imprese agricole individuali. Restano invece fuori dall’esonero le società agricole, sia di persone sia di capitali, che applicano le regole ordinarie quando ricorrono i presupposti per l’effettuazione della ritenuta.
Per l’impresa agricola individuale, l’assenza dell’obbligo di operare la ritenuta comporta anche il venir meno degli adempimenti collegati. In tali casi, limitatamente alle provvigioni escluse da ritenuta, non sussistono né l’obbligo di rilascio e trasmissione della Certificazione Unica né quello di presentazione del modello 770.
Per adempiere alla scadenza del 30 aprile 2026, il sostituto d’imposta deve predisporre la Certificazione Unica ordinaria e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.
L’invio può essere effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente del lavoro.
Esistono due versioni della Certificazione Unica. La CU ordinaria è destinata all’Agenzia delle Entrate e contiene il set completo dei dati fiscali e previdenziali necessari per i controlli e per l’elaborazione delle dichiarazioni. La CU sintetica, invece, deve essere consegnata al percettore delle somme, che la utilizza per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi.
Prima della trasmissione è necessario verificare la coerenza tra le ritenute indicate nella CU e i versamenti eseguiti con modello F24 nel corso del 2025. Eventuali differenze possono generare anomalie nei controlli dell’Agenzia delle Entrate e successive richieste di chiarimento.
Il mancato rispetto della scadenza del 30 aprile 2026 comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la Certificazione Unica.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, la sanzione ordinaria è pari a 100 euro per ciascuna certificazione, con limite massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
La sanzione non si applica se il sostituto d’imposta trasmette la certificazione corretta entro cinque giorni dalla scadenza. La stessa regola vale in caso di scarto del file telematico, purché il nuovo invio sia effettuato entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto.
È prevista, inoltre, una riduzione specifica per la trasmissione effettuata entro sessanta giorni dal termine ordinario. In questo caso, la sanzione è ridotta a un terzo, quindi a 33,33 euro per ciascuna certificazione, con limite massimo di 20.000 euro.
Oltre i sessanta giorni, la sanzione di riferimento torna a essere quella ordinaria, pari a 100 euro per ogni CU, ferma restando la possibilità di applicare le riduzioni previste dal ravvedimento operoso, se ne ricorrono le condizioni.
Per le violazioni relative alla trasmissione della Certificazione Unica è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, ha chiarito che le sanzioni previste per l’omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU possono essere ridotte secondo le misure dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
Il chiarimento supera il precedente orientamento restrittivo e consente di regolarizzare le violazioni relative alla trasmissione delle CU mediante ravvedimento operoso.
Resta ferma la disciplina specifica prevista per le Certificazioni Uniche.
Prima della trasmissione, il sostituto d’imposta deve verificare la corretta qualificazione dei redditi da includere nel flusso, distinguendo le certificazioni soggette al termine del 30 aprile da quelle già ricadenti nella scadenza di marzo.
Va inoltre controllata l’eventuale applicazione del regime forfetario o di vantaggio, che può escludere l’obbligo di trasmissione della CU, nonché la coerenza tra ritenute certificate e versamenti effettuati con modello F24.
Per agenti, rappresentanti e altri percettori di provvigioni, occorre prestare attenzione anche ai dati previdenziali da indicare, ove richiesti. In caso di scarto del file telematico, il nuovo invio deve essere effettuato entro cinque giorni dalla comunicazione per evitare l’applicazione delle sanzioni.
La scadenza del 30 aprile 2026 non è quindi un adempimento residuale, ma un termine autonomo che richiede un’attenta selezione delle certificazioni da trasmettere. La corretta classificazione dei redditi resta il passaggio decisivo per evitare invii tardivi, duplicazioni o omissioni.
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