Certificazione Unica 2026: istruzioni e scadenze
Pubblicato il 16 gennaio 2026
In questo articolo:
- Ambito oggettivo della Certificazione Unica 2026
- CU ordinaria e CU sintetica: differenze e obblighi informativi
- Termini di trasmissione: scadenze differenziate e impatto operativo
- Gestione di errori, invii sostitutivi e sanzioni
- Quadro CT e flussi 730-4
- Operazioni straordinarie e successioni
- Novità IRPEF 2024 operative nel 2025: riflessi sulla CU
- Redditi di lavoro autonomo: come vanno certificati nella CU 2026
- Annotazioni obbligatorie: quando e come utilizzarle
- Box pratico per l’invio della CU 2026
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Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 15707 del 15 gennaio 2026 è stato approvato il modello di Certificazione Unica (CU) 2026, relativo ai redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica, al quadro CT e alle specifiche tecniche.
Le istruzioni ufficiali alla CU 2026 completano il quadro normativo fornendo chiarimenti essenziali per la corretta gestione degli adempimenti, con impatti rilevanti sulla predisposizione della dichiarazione precompilata e sulla corretta applicazione delle novità fiscali introdotte nel 2024 e operative nel 2025.
Ambito oggettivo della Certificazione Unica 2026
Il modello di CU 2026 contenuto nel provvedimento 15707/2026 certifica i redditi e le somme corrisposte nel 2025, soggetti a ritenuta o rilevanti ai fini fiscali e contributivi, tra cui:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (articoli 49 e 50 TUIR);
- redditi di lavoro autonomo, sia abituale sia occasionale;
- provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari;
- redditi diversi ex articolo 67, comma 1, TUIR;
- compensi derivanti da pignoramenti presso terzi ed espropri;
- corrispettivi soggetti a ritenuta ex articolo 25-ter del d.P.R. n. 600/1973;
- indennità di cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportive autonome;
- compensi derivanti da locazioni brevi;
- redditi esenti o non imponibili, nonché dati previdenziali e assistenziali.
NOTA BENE: Nel caso in cui siano erogate esclusivamente specifiche tipologie reddituali, deve essere compilata e trasmessa solo la sezione pertinente della CU.
CU ordinaria e CU sintetica: differenze e obblighi informativi
Le istruzioni alla CU 2026 distinguono chiaramente tra:
- Certificazione Unica ordinaria, trasmessa all’Agenzia delle entrate, contenente la totalità dei dati;
- Certificazione Unica sintetica, consegnata al percipiente, che riporta esclusivamente i campi evidenziati da bordatura tratteggiata.
Eventuali informazioni rilevanti non presenti nella CU sintetica devono essere obbligatoriamente riportate nelle annotazioni, utilizzando i codici previsti dalla Tabella F (non applicabile ai redditi di lavoro autonomo).
Termini di trasmissione: scadenze differenziate e impatto operativo
Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026
Entro il 16 marzo 2026 devono essere trasmesse le CU relative a:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo non abituale;
- redditi diversi;
- compensi rilevanti per la dichiarazione precompilata.
Scadenza differenziata: 30 aprile 2026
Entro il 30 aprile 2026 devono essere trasmesse le CU che certificano esclusivamente:
- redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
- provvigioni non occasionali.
La distinzione assume rilievo centrale ai fini organizzativi e richiede una preventiva classificazione corretta delle tipologie reddituali.
31 ottobre
Entro il termine del 31 ottobre dovranno essere trasmesse le certificazioni relative:
- ai redditi esenti;
- ai redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Gestione di errori, invii sostitutivi e sanzioni
Gli invii possono essere:
- ordinari;
- sostitutivi;
- di annullamento.
Non si applicano sanzioni se la correzione o la ritrasmissione avviene entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria, anche in caso di scarto del file o di singole certificazioni.
Quadro CT e flussi 730-4
Il quadro CT deve essere compilato esclusivamente dai sostituti che:
- non hanno mai comunicato una sede telematica per la ricezione dei modelli 730-4;
- trasmettono almeno una CU contenente redditi di lavoro dipendente.
Il quadro CT non deve essere compilato nelle forniture contenenti solo redditi di lavoro autonomo.
Operazioni straordinarie e successioni
Le istruzioni alla Certificazione Unica 2026 dedicano un’apposita sezione alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni) e alle successioni.
In questi casi:
- è necessario distinguere tra operazioni con estinzione e senza estinzione del sostituto d’imposta;
- vanno indicati correttamente i soggetti subentranti;
- occorre prestare attenzione ai campi relativi ai conguagli e ai dati del sostituto.
Una gestione non corretta di queste situazioni può generare duplicazioni di reddito o errori nei flussi dichiarativi.
Novità IRPEF 2024 operative nel 2025: riflessi sulla CU
Superamento dell’esonero contributivo
A decorrere dal 2024, la legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha sostituito il precedente esonero contributivo con un meccanismo di riduzione del cuneo fiscale tramite IRPEF, realizzato mediante:
- una detrazione aggiuntiva per redditi di lavoro dipendente, integrata nell’articolo 13 del TUIR;
- una rimodulazione delle aliquote IRPEF.
Tali misure incidono direttamente su:
- ritenute operate;
- detrazioni riconosciute;
- corretta compilazione dei punti relativi all’IRPEF nella CU 2026.
Lavoro sportivo: trattamento fiscale e certificazione
Per i compensi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, resta applicabile il regime agevolato che prevede:
- esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui;
- obbligo di certificazione nella CU, distinguendo correttamente tra:
- parte esente;
- parte imponibile;
- corretta esposizione nelle sezioni dedicate al lavoro autonomo e nelle annotazioni.
Welfare aziendale 2025: neoassunti con trasferimento di residenza oltre 100 km
Per il solo periodo d’imposta 2025, è applicabile la misura di welfare introdotta dalla legge di Bilancio 2024 a favore dei lavoratori dipendenti neoassunti che:
- trasferiscono la residenza a oltre 100 km dal precedente Comune;
- sono assunti a tempo indeterminato nel 2025.
La misura consente l’esclusione da imposizione, entro limiti prefissati, delle somme rimborsate dal datore di lavoro per:
- canoni di locazione;
- spese di manutenzione dell’abitazione;
- interessi sul mutuo relativo all’immobile adibito ad abitazione principale.
Tali importi devono essere puntualmente indicati nella CU 2026, distinguendo le componenti escluse dal reddito imponibile e riportando le informazioni richieste nelle annotazioni.
Redditi di lavoro autonomo: come vanno certificati nella CU 2026
La corretta gestione dei redditi di lavoro autonomo nella Certificazione Unica 2026 è uno degli aspetti più delicati dell’adempimento, poiché incide direttamente sui termini di trasmissione, sulla compilazione della CU e sulla dichiarazione dei redditi del percipiente.
Le istruzioni distinguono in modo netto tra diverse tipologie di reddito, che devono essere trattate separatamente.
Lavoro autonomo abituale
Rientrano nel lavoro autonomo abituale i compensi corrisposti a soggetti che esercitano arti o professioni in modo abituale, anche se non esclusivo.
Per questa categoria:
- i compensi devono essere indicati nella sezione dedicata al lavoro autonomo della CU;
- si applica il termine di trasmissione differenziato del 30 aprile 2026;
- i dati non confluiscono automaticamente nel modello 730 precompilato, ma nella dichiarazione Redditi.
Lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale riguarda prestazioni svolte senza abitualità e senza organizzazione professionale.
In questo caso:
- i compensi sono certificati nella CU come redditi soggetti a ritenuta;
- la CU deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2026;
- i dati possono confluire nella dichiarazione precompilata del percipiente.
È fondamentale distinguere il lavoro autonomo occasionale dal lavoro autonomo abituale, poiché una classificazione errata incide direttamente sul termine di invio e sul corretto utilizzo della CU da parte dell’Agenzia delle entrate.
Provvigioni non occasionali
Le provvigioni derivanti da rapporti di:
- commissione;
- agenzia;
- mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento d’affari,
quando non occasionali, seguono lo stesso regime dei redditi di lavoro autonomo abituale.
Pertanto:
- la CU che certifica esclusivamente provvigioni non occasionali può essere trasmessa entro il 30 aprile 2026;
- anche in questo caso è essenziale che la CU non contenga altre tipologie di reddito soggette al termine del 16 marzo.
Redditi diversi ex articolo 67 del TUIR
Alcuni compensi, pur derivando da attività personali, rientrano nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR.
Questi redditi:
- devono essere indicati nella specifica sezione della CU;
- seguono il termine ordinario del 16 marzo 2026;
- sono generalmente utilizzabili ai fini della precompilata.
Annotazioni obbligatorie: quando e come utilizzarle
Le annotazioni della CU non hanno una funzione meramente informativa, ma sono obbligatorie in numerosi casi specifici.
In particolare:
- devono essere utilizzate quando alcune informazioni non trovano spazio nei campi standard;
- devono riportare i codici previsti dalla Tabella F;
- non si applicano ai redditi di lavoro autonomo.
Le annotazioni sono fondamentali per spiegare:
- somme non imponibili;
- particolari regimi fiscali;
- differenze tra CU ordinaria e CU sintetica.
Box pratico per l’invio della CU 2026
Prima di trasmettere la Certificazione Unica 2026, il sostituto d’imposta deve verificare:
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