CU 2024: correzioni entro maggio con sanzioni ridotte

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CU 2024: correzioni entro maggio con sanzioni ridotte

Non sono ancora del tutto terminati gli adempimenti legati alla Certificazione Unica 2024: uno dei documenti fiscali fondamentali ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti.

L’argomento relativo al Modello Certificazione Unica è stato già trattato nel post: Certificazione unica 2024, in scadenza la tolleranza per le correzioni”.

Calendario comunicazione e consegna Certificazione Unica

Vi sono alcune scadenze precise che riguardano la presentazione della Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti e autonomi collegate alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti a partire dal mese di aprile.

Nello specifico, il calendario della Certificazione Unica dei dipendenti vede come termine ordinario per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU al Fisco il giorno 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente (tramite modello ordinario). Entro lo stesso giorno, tramite il modello sintetico, la Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme.

La legge prevede 5 giorni di tolleranza per poter intervenire ancora nei termini e senza sanzioni.

Per quanto riguarda la Certificazione Unica degli autonomi è previsto un termine variabile per l’invio.

Le CU 2024 autonomi possono essere inviate sempre entro il termine di presentazione ordinario per i redditi imponibili, che è fissato al 16 marzo.

NOTA BENE: Tuttavia, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la denuncia dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre di ogni anno (salvo eventuali proroghe).

Certificazione Unica 2024 relativa al periodo d’imposta 2023

Relativamente al periodo d’imposta 2023 il previsto calendario degli adempimenti ha subito alcune variazioni.

In primo luogo, il termine ordinario entro il quale i sostituti d’imposta dovevano inviare telematicamente il mod. CU 2024 (periodo d’imposta 2023) all’Amministrazione finanziaria è slittato al 18 marzo 2023, cadendo il giorno 16 di sabato.

Tenuto conto dei cinque giorni di tolleranza, il termine entro cui i sostituti d'imposta hanno potuto correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 2 del decreto Semplificazioni - trasmettendo una nuova certificazione corretta - è spirato il giorno 21 marzo 2024.

Infine, anche quest’anno è confermata la possibilità di differire al 31 ottobre, insieme al modello 770, l’invio delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

NOTA BENE: L’avvio del modello Redditi precompilato 2024 avrebbe dovuto unificare tutti i termini della CU al mese di marzo, cancellando dal calendario l’appuntamento di fine ottobre per i dati relativi ai titolari di partita IVA.

Tuttavia, per il solo anno 2024 è stata prevista una deroga legata all’avvio sperimentale della Dichiarazione Iva precompilata (per le partite IVA), che consente di inviare ancora i dati al 31 ottobre 2024.

ATTENZIONE: A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio relativamente a tutti i redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo, così come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024.

Al riguardo si invita a leggere anche il post: “CU 2024 dei lavoratori autonomi a ottobre”.

Certificazione Unica 2024, sanzioni per i datori di lavoro

Il datore di lavoro è soggetto a sanzioni in caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione ed invio telematico della Certificazione unica.

Vediamo in dettaglio cosa rischia.

In caso di omissione, ritardo o errore, si applica la sanzione amministrativa di base fissa pari a 100 euro, con un massimo di euro 50.000 per anno e sostituto di imposta.

NOTA BENE: Tale sanzione fissa si applica in deroga all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/91, ovvero senza la possibilità di beneficiare del cumulo giuridico. Ciò vuol dire, dal punto di vista operativo, che se un sostituto di imposta invia tardivamente 20 Certificazioni, la sanzione applicabile è pari a 2.000 euro.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione amministrativa non va applicata se la certificazione viene trasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza (periodo di tolleranza). Questo è il caso della CU errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni.

Sul termine dei 5 giorni per il rinvio ritardato senza sanzione si deve, però, fare una precisazione:

  • se le certificazioni uniche vengono rinviate dopo lo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta;
  • se ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti e si vuole reinviare le certificazioni uniche, allora i cinque giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 16 marzo.

CU, correzioni entro 60 giorni con sanzioni ridotte

Esiste un unico modo per poter correggere gli errori della Certificazione unica e beneficiare di una riduzione delle sanzioni.

Si tratta del caso della Certificazione Unica errata trasmessa entro il 18 marzo, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

In tal caso, sfruttando la possibilità di correzione entro il termine di 60 giorni, il datore di lavoro potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni della Certificazione unica 2024.

Le sanzioni servono da deterrente per garantire trasparenza e correttezza nell’ambito della dichiarazione dei redditi e, in ultima analisi, per prevenire l’evasione fiscale.

In pratica, dunque, in caso di correzione della Certificazione Unica la sanzione è ridotta ad 1/3 ed è pari all’importo di 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata.

In questo caso si riduce anche l’importo massimo di sanzione applicata al sostituto d’imposta, che passa da 50.000 a 20.000 euro.

NOTA BENE: Tale possibilità è prevista soltanto nel caso in cui l’invio riguardi certificazioni uniche contenenti dati errati già trasmesse entro la scadenza del 16 marzo, slittata al 18 marzo 2024.

Non si applica il ravvedimento operoso sulle sanzioni nel caso di regolarizzazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza.

Riassumendo:

  • nel caso in cui si invii la nuova CU 2024 corretta, dopo i 5 giorni, ma entro 60 giorni dal termine ordinario, ossia entro il 17 maggio 2024, la sanzione sarà di 33,33 euro, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta;
  • nel caso in cui si invii la certificazione corretta dopo il 17 maggio 2023, scatterà la sanzione piena di 100 euro.
ATTENZIONE: Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica 2024, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

Certificazione unica 2024, modalità di invio

Il sostituto di imposta deve inviare il flusso di dati relativo alla Certificazione Unica telematicamente.

In particolare, il sostituto di imposta ha la possibilità di adempiere all’obbligo di comunicazione effettuando:

  • l'invio unico di tutte le certificazioni, sia quelle relative al lavoro dipendente che quelle relative al lavoro autonomo;
  • invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un consulente del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate ad un commercialista;
  • invii separati anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora risulti più agevole per il sostituto.
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