Cumulabilità del congedo parentale ad ore

Pubblicato il 12 novembre 2015

Il Legislatore ha previsto che il congedo parentale ad ore fruibile in assenza di contrattazione collettiva, pari alla metà dell’orario medio giornaliero, non sia cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal medesimo T.U. sulla maternità e paternità.

Con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, l’INPS ha fornito indicazioni di dettaglio alla luce delle quali:

Ad ogni modo, come chiarito dall’Istituto, nei casi in cui, invece, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, abbia definito le modalità di fruizione del congedo parentale, la stessa può prevedere, tra l’altro, anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal comma 1 ter, D.Lgs. n. 151/2001.

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