Da oggi in vigore l’anticrisi e il correttivo. Da oggi “normali” le coop edilizie

Pubblicato il 05 agosto 2009

Entra oggi in vigore, contestualmente alla legge di conversione dell’anticrisi, il D.L. correttivo. Ieri, 4 agosto 2009, su “Gazzetta Ufficiale” 179, Supplemento Ordinario 140, è stata pubblicata la Legge 3 agosto, numero 102, che porta il titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.”.

Tra le novità, una interessa le cooperative edilizie, incidendo negativamente su di esse. Si è resa necessaria in seguito alla costituzione in mora avviata dall’Unione europea con una decisione della Commissione che ha intrapreso verso l’Italia, il 14 aprile passato, la procedura di infrazione n. 2007/2435: vengono cancellate le disposizioni che dal lontano 1990 prevedono la riduzione del 50 o 70 per cento dell’imponibile Iva per l’assegnazione in godimento o in proprietà di alloggi, non di lusso, in favore dei soci.

La disposizione che decretò questo beneficio fiscale per le coop edilizie è l’articolo 3, comma 2 del D.L. n. 90/1990. Stabilisce che ai fini Iva la base imponibile delle assegnazioni di alloggi adibiti dai soci ad abitazione principale è costituita dal 70% del costo, entro i limiti di quello stabilito dal CER, per gli immobili costruiti su aree in proprietà. La percentuale viene ridotta, ai sensi del comma 3 dello stesso decreto, al 50% se gli alloggi sono costruiti su aree in diritto di superficie. Dopodichè, con l’articolo 1, comma 3, del D.L. 417/1991 è stato espressamente previsto che la suddetta regola si applichi anche alle assegnazioni in godimento.

La Commissione Europea ha sancito che le appena citate disposizioni previste dalla legislazione italiana non sono conformi agli articoli 73 e 80 della direttiva Iva. Di qui la necessità di sanare l’infrazione. Così, in sede di conversione in legge del decreto n. 78/2009 sono stati presentati – ora anche approvati e operanti - gli emendamenti che abrogano la norma speciale contestata:

- “All’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati”;

- “All’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1991 n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato”.

Altra norma speciale cancellata riguarda il momento impositivo ai fini Iva delle operazioni di assegnazione in proprietà di alloggi ai propri soci da parte delle cooperative edilizie a proprietà divisa. E’ l’articolo 6, comma 2, lettera d-bis) del DPR n. 633/72; prevede che l’operazione si considera effettuata alla data del rogito. Dispone, perciò, in deroga alla regola generale, che il pagamento di una anticipazione o acconto prima del rogito non determina momento impositivo.

Così, sempre in sede di conversione in legge del D.L. 78/2009, risultando anche questa norma in contrasto con le direttive della Comunità europea, l’Esecutivo ha presentato un emendamento che abroga la disposizione agevolativa relativa alla possibilità di non fatturare gli acconti o anticipazioni. Che recita:

- “All’art. 6, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis del secondo comma” sono soppresse”.

Pertanto, pur rimanendo in vigore la disposizione di cui alla citata lettera d-bis), a far data dall’entrata in vigore della nuova disposizione (oggi) il pagamento di acconti o anticipazioni da parte dei soci, che appunto non pagavano l’imposta in attesa del rogito, sarà da fatturare nel giorno stesso. L’imposta cui sono ora soggetti gli acconti è al 4 o al 10 per cento, a seconda che il socio possa o meno utilizzare i benefici prima casa.

Alessia Lupoi

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