Dal 1° maggio cambia la contribuzione correlata per i lavoratori in esodo

Pubblicato il 07 maggio 2015 L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012, ha previsto la possibilità, in caso di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le OO.SSS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, sia versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

Fino al 30 aprile 2015 (vedi circolare INPS n. 119/2013) la retribuzione media mensile, sulla quale dovevano essere commisurati i contributi correlati, era determinata in analogia a quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in materia di ASpI, ovvero dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015, ha chiarito che, poiché l’ASpI è stata sostituita dalla NASpI, la disciplina in materia di contribuzione indicata dal D.Lgs. n. 22/2015 è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015.

Con riferimento alle domande presentate fino al 30 aprile 2015, continueranno ad applicarsi le modalità di calcolo della contribuzione proprie dell’ASpI, specificate nella citata circolare n. 119/2013.
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