Dal 1° marzo ecotassa sui veicoli inquinanti

Pubblicato il 27 febbraio 2019

Al via l’ecotassa, l’imposta sui veicoli più inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019. L’agenzia delle Entrate ha istituito il necessario codice tributo da indicare nel modello F24 ELIDE.

Ecotassa: si paga per nuove immatricolazioni e reimmatricolazioni di veicoli stranieri

Sono i commi da 1042 a 1045, della legge n. 145/2018, ad aver introdotto, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un’imposta a carico di chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria “M1” nuovo di fabbrica; l’imposta è in funzione del numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. Il prelievo varia da 1.100 a 2.500 euro.

Soggetti all’ecotassa sono anche coloro che immatricolano in Italia un veicolo di categoria “M1” già immatricolato in un altro Stato.

Esonerati i veicoli per uso speciale

L’imposta riguarda le autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e non si applica ai veicoli per uso speciale, destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali, inclusi quelli con accesso per sedie a rotelle.

Codice tributo “3500” da indicare nell’F24 ELIDE

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 31 del 26 febbraio 2019, ha istituito, per permettere il versamento dell’imposta tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), il codice tributo da indicare nella colonna “importi a debito versati”:

Nella sezione “Contribuente” occorre indicare il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento; nella sezione “Erario ed altro”, bisogna riportare la lettera “A” nel campo “tipo”, il numero di telaio del veicolo nel campo “elementi identificativi” e l’anno di immatricolazione in Italia nel campo “anno di riferimento”.

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