Danno da occupazione illegittima. Ammessa la prova per presunzioni

Pubblicato il 22 settembre 2015

La perdita della disponibilità di un immobile (illecitamente occupato da altri) non costituisce danno in re ipsa, nel senso che, una volta provata l'occupazione, non può ritenersi per ciò solo provato il danno.

Danno che, tuttavia, può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici, e che può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato avrebbe potuto trarre dall'uso diretto del bene, per tutto il tempo in cui questo è stato occupato da altri.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 18494 depositata il 21 settembre 2015, con cui è stato accolto il ricorso di un soggetto, che si era visto negare in secondo grado il risarcimento del danno subito – sull'assunto che non lo aveva concretamente provato – per illegittima occupazione altrui di un proprio immobile.

Nell'accogliere le censure della ricorrente, la Cassazione ha dapprima respinto l'interpretazione per cui il danno possa essere provato in re ipsa (ovvero, per la sola lesione del diritto), ma ha tuttavia ammesso - ai fini della prova - il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.

A detta della Corte di legittimità, infatti, i giudici territoriali avrebbero, nella fattispecie, omesso di considerare che ciascun bene è suscettibile anche di uso diretto da parte del proprietario; uso diretto che ha un'utilità di contenuto economico.

Sicché, chi perde la possibilità di utilizzare il proprio bene poichè illegittimamente occupato da altri, subisce un palese pregiudizio (a prescindere da una dimostrazione concreta), che tuttavia non può essere provato nel suo esatto ammontare, ma tramite valutazione equitativa.   

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