Decreto fallimenti. Esecuzione forzata senza previa revocatoria

Pubblicato il 14 agosto 2015

Il neointrodotto art. 2929 bis codice civile (per effetto del D.l. 83/2015 c.d. "decreto fallimenti", convertito in Legge il 6 agosto 2015) ha apportato una rilevante modifica in tema di esecuzione forzata.

Ha infatti previsto che, qualora il debitore, posteriormente al sorgere del credito, abbia istituito un vincolo di indisponibilità sui beni interessati (ad esempio, mediante costituzione di fondo patrimoniale, trust o donazione), il quale abbia apportato pregiudizio alle pretese del creditore, quest'ultimo potrà procedere al pignoramento dei beni, senza previamente ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto pregiudizievole.

Il creditore potrà dunque saltare l'azione revocatoria e passare direttamente all'esecuzione forzata, a condizione che il suo credito sia sorretto da idoneo titolo esecutivo e che il pignoramento sia trascritto nei pubblici registri, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy