Decreto fiscale 38/2026 convertito: novità su Iva, Pex, rottamazione e concordato

Pubblicato il 21 maggio 2026

Il decreto fiscale n. 38/2026 è stato convertito definitivamente in legge dalla Camera, al termine di un iter parlamentare che ne ha ampliato in modo significativo il contenuto. Il testo, infatti, è passato da 19 articoli e 48 commi a 36 articoli e 103 commi, assumendo la forma di una vera e propria mini-manovra fiscale correttiva.

Il provvedimento interviene su numerose misure della legge di bilancio 2026, introducendo modifiche e ripensamenti su punti di particolare rilievo operativo: dall’Iva sulle permute alla participation exemption, dai pagamenti della pubblica amministrazione ai professionisti fino alla rottamazione quinquies, passando per concordato preventivo biennale, agenzie di viaggio, iperammortamento e contributo sui piccoli pacchi importati.

Iva sulle permute: torna centrale il valore contrattuale

Tra le novità più rilevanti vi è la nuova disciplina della base imponibile Iva nelle operazioni permutative.

La legge di bilancio 2026 era intervenuta sull’articolo 13 del Dpr n. 633/1972, superando il criterio del valore normale e introducendo un sistema basato sui costi riferibili ai beni ceduti o ai servizi prestati. La modifica era stata pensata per avvicinare la normativa nazionale agli orientamenti europei, ma aveva generato criticità applicative, soprattutto per i contratti già in essere prima del 1° gennaio 2026.

Con la conversione del decreto fiscale 38/2026, la regola viene nuovamente riscritta. La base imponibile Iva delle permute è ora costituita dal valore monetario dei beni e dei servizi indicato nel contratto.

Tale valore, tuttavia, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni e alle prestazioni rese da ciascuna parte, determinato nel momento in cui l’operazione viene effettuata.

Il contratto torna quindi a rappresentare il riferimento principale per individuare la base imponibile, ma resta un limite minimo legato ai costi, con funzione di presidio antielusivo e di coerenza fiscale.

Salvaguardia per i comportamenti già adottati

Il decreto disciplina anche la decorrenza delle nuove regole. La disposizione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Per i contratti precedenti viene riconosciuta tutela ai comportamenti adottati in base alla normativa vigente al 31 dicembre 2025. Sono inoltre salvaguardate le condotte conformi alla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026 fino all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La tutela, però, non consente effetti restitutori: non sono ammessi rimborsivariazioni dell’Iva già liquidata. L’obiettivo è evitare contenziosi e incertezze per le operazioni già gestite durante la fase di transizione normativa.

Pagamenti PA ai professionisti: controlli solo oltre 5mila euro

Il decreto 38/2026 convertito introduce un correttivo anche sui pagamenti della pubblica amministrazione ai professionisti.

Le PA non dovranno verificare la regolarità fiscale del professionista prima di erogare il compenso quando l’ammontare delle cartelle non pagate è pari o inferiore a 5mila euro.

La misura alleggerisce gli adempimenti e punta a evitare blocchi nei pagamenti per debiti fiscali di importo contenuto, rendendo più proporzionato il sistema dei controlli preventivi.

Participation exemption: eliminato il requisito dimensionale

Altro intervento di rilievo riguarda il trattamento fiscale di dividendi e plusvalenze nell’ambito della participation exemption.

Il decreto elimina il requisito dimensionale introdotto dalla Manovra 2026, che subordinava il regime agevolato al possesso di partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento oppure di valore fiscale non inferiore a 500mila euro.

Dal 1° gennaio 2026 viene così ripristinato il regime previgente, sia ai fini Ires sia ai fini Irpef. La modifica evita un irrigidimento della disciplina e rimuove una soglia che avrebbe potuto incidere sulle strutture societarie e sulle operazioni di investimento.

Rottamazione quinquies estesa agli enti territoriali

Il decreto corregge anche la disciplina della rottamazione quinquies, estendendola ai carichi affidati dagli enti territoriali all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La modifica sana una lacuna della legge di bilancio, che aveva escluso una parte dei debiti iscritti a ruolo riconducibili agli enti locali. Vengono inoltre estesi alla nuova definizione agevolata i cinque giorni di tolleranza nel pagamento delle rate, già previsti nelle precedenti rottamazioni.

Il lieve ritardo entro tale margine non comporterà quindi la decadenza dal beneficio.

Mini-pacchi: sospeso il contributo da 2 euro

Viene temporaneamente disapplicato, fino al 30 giugno 2026, il contributo amministrativo di 2 euro previsto dalla legge di bilancio per le importazioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro.

La sospensione rinvia l’entrata in funzione del prelievo, collegato alla copertura delle spese amministrative connesse ai piccoli pacchi importati, settore caratterizzato da elevati volumi e complessità gestionali.

Agenzie di viaggio e iperammortamento

Per le agenzie di viaggio e turismo viene prevista l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sulle provvigioni, ma solo in relazione ai compensi percepiti per la vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone.

L’esclusione non ha quindi portata generale, ma resta circoscritta al comparto della biglietteria.

Sul fronte dell’iperammortamento, vengono ammessi alla disciplina agevolativa anche gli investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

È inoltre chiarito che, nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing eventualmente spettante a titolo di iperammortamento.

Concordato preventivo biennale: nuove soglie

Il decreto 38/2026 convertito modifica anche il concordato preventivo biennale 2026-2027, introducendo limiti massimi alla proposta di reddito.

In particolare, la proposta non può superare:

Il termine per aderire alla proposta viene inoltre differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2026, concedendo più tempo per valutare la convenienza dell’accesso al regime.

Badwill, Inps, bollo e autonoleggio

Il provvedimento interviene anche sulla tassazione del badwill, ossia l’avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti Ias/Ifrs. In caso di cessione di azienda o ramo d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, la tassazione ai fini Ires e Irap viene ripartita in cinque quote annuali.

Per i debiti contributivi dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali, il tasso di interesse sulle rateizzazioni scende dall’8,15 per cento al 4,15 per cento, alleggerendo il costo della regolarizzazione.

Aumenta invece l’imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche: l’importo passa da 110 a 118 euro.

Per le imprese di autonoleggio, ai fini di Ipt e Rc auto, rileverà la sede operativa e non più la sede legale, con l’obiettivo di collegare il prelievo al luogo in cui l’attività viene effettivamente svolta.

Agevolazioni per l’America’s Cup

Il decreto introduce infine specifiche agevolazioni fiscali per l’America’s Cup.

È prevista l’esenzione da Ires e Irap per le persone giuridiche costituite nel 2026 con sede legale in Italia per partecipare alla competizione. Sono inoltre esenti da imposizione i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 da soggetti non residenti per prestazioni rese all’ente organizzatore o alle squadre partecipanti.

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