Ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio e intermediari: rinvio a maggio 2026
Pubblicato il 02 marzo 2026
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con comunicato stampa 27 febbraio 2026 n. 25, ha annunciato il differimento al 1° maggio 2026 dell’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da specifiche categorie di intermediari.
La decorrenza originaria, fissata dalla Legge di Bilancio 2026 al 1° marzo 2026, viene pertanto posticipata di due mesi. Il rinvio sarà formalizzato con un provvedimento legislativo di prossima emanazione.
L’intervento assume rilievo operativo per imprese, sostituti d’imposta e professionisti del settore fiscale chiamati ad adeguare tempestivamente procedure contabili e sistemi informativi.
Quadro normativo
La disciplina delle ritenute sulle provvigioni trova fondamento nell’articolo 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che regola:
- rapporti di commissione;
- rapporti di agenzia;
- attività di mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento d’affari.
La norma prevede che il committente, in qualità di sostituto d’imposta, operi una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni corrisposte, anche in caso di rapporti occasionali.
L’aliquota di riferimento è quella del primo scaglione IRPEF di cui all’articolo 11 del TUIR (DPR 917/1986), pari al 23%.
Base imponibile della ritenuta
La ritenuta del 23% non si applica sull’intero ammontare della provvigione, ma su una quota percentuale della stessa:
- 50% della provvigione (ritenuta effettiva 11,50%) se l’intermediario non si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi;
- 20% della provvigione (ritenuta effettiva 4,60%) se l’intermediario si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi.
La condizione relativa all’impiego di dipendenti o collaboratori deve essere comunicata al committente secondo le modalità previste dal DM 16 aprile 1983, oggi effettuabile anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
Soppressione dell’esonero
Storicamente, il comma 5 dell’articolo 25-bis del DPR 600/1973 prevedeva specifiche ipotesi di esclusione dalla ritenuta.
Negli ultimi anni, tali disapplicazioni sono state progressivamente ridotte, anche in un’ottica di contrasto all’evasione fiscale, come evidenziato nelle relazioni illustrative ai provvedimenti normativi più recenti.
La Legge di Bilancio 2026 ha eliminato l’esonero per:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere.
L’obbligo di ritenuta sulle provvigioni per tali comparti avrebbe dovuto decorrere dal 1° marzo 2026.
Soggetti interessati e rapporti coinvolti
Il rinvio riguarda una platea ampia di operatori economici che operano in contesti caratterizzati da flussi provvigionali articolati, anche di natura internazionale.
1. Agenzie di viaggio e turismo
Nei rapporti con:
- tour operator;
- catene alberghiere;
- compagnie aeree.
2. Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
Nei rapporti con:
- compagnie aeree;
- società di navigazione.
3. Agenti e commissionari di imprese petrolifere
Con riferimento ai rapporti contrattuali con imprese operanti nel settore energetico.
Le ragioni del differimento
Il differimento è motivato dalle peculiari caratteristiche operative dei comparti coinvolti, che rendono complesso un adeguamento immediato.
Tra le principali criticità segnalate:
- necessità di aggiornamento dei sistemi informatici gestionali;
- revisione dei flussi contabili e delle procedure di fatturazione;
- coordinamento con piattaforme internazionali e sistemi di prenotazione;
- adeguamento dei contratti e delle comunicazioni tra intermediari e committenti.
Il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un periodo transitorio aggiuntivo, al fine di ridurre il rischio di errori applicativi e contestazioni.
In sintesi:
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Fino al 30 aprile 2026: |
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Dal 1° maggio 2026, salvo ulteriori interventi normativi: |
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