Regole ad hoc per i contributi in conto impianti
Pubblicato il 21 maggio 2026
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Secondo lo standard contabile OIC 16, i contributi in conto impianti sono le somme erogate da un soggetto pubblico, come lo Stato o altri enti pubblici, a favore della società per la realizzazione di interventi diretti alla costruzione, riattivazione o ampliamento di immobilizzazioni materiali, e sono commisurati al costo delle stesse.
Tali contributi devono essere rilevati in bilancio quando sussiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte e che le somme saranno effettivamente erogate. In termini operativi, l’iscrizione avviene nel momento in cui l’ente concede il contributo e ne dà comunicazione alla società, ossia quando il beneficio può considerarsi acquisito in via definitiva.
Quanto alla contabilizzazione, i contributi in conto impianti sono correlati al costo del cespite e partecipano, direttamente o indirettamente, alla formazione del risultato d’esercizio secondo il principio di competenza. La rilevazione avviene quindi in modo sistematico e graduale lungo la vita utile del bene cui il contributo si riferisce.
L’imputazione in bilancio può avvenire con due metodi alternativi:
- metodo diretto, con il quale il contributo è portato a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali o immateriali cui si riferisce. In questo caso, a conto economico sono imputati solo gli ammortamenti calcolati sul valore del bene al netto del contributo;
- metodo indiretto, con il quale il contributo è imputato nel conto economico alla voce A.5 “altri ricavi e proventi” e rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi. In tal modo, il contributo concorre al risultato economico in correlazione con il processo di ammortamento del cespite.
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