Rottamazione quinquies per enti locali: delibera in tempi stretti
Pubblicato il 19 maggio 2026
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La rottamazione quinquies si apre anche ai carichi affidati all’agente della riscossione da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. La novità è contenuta nell’articolo 10-quinquies del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, illustrata dall’Ifel nella nota di approfondimento del 18 maggio 2026 sull’adesione alla rottamazione quinquies.
L’intervento estende agli enti territoriali la definizione agevolata prevista dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ma solo a condizione che l’ente creditore scelga espressamente di applicarla alle proprie entrate.
NOTA BENE: Non si tratta, quindi, di un’applicazione automatica: ogni ente dovrà valutare l’adesione e formalizzarla con un proprio provvedimento.
Quali carichi possono essere definiti
La misura riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Possono rientrare, ad esempio:
- IMU;
- TARI;
- Canone unico patrimoniale;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada;
- rette scolastiche;
- altre tariffe e crediti patrimoniali affidati alla riscossione.
Sono invece esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
La nota del 18 maggio 2026 precisa inoltre che l’addizionale IRPEF comunale o regionale non costituisce, di regola, un credito autonomamente affidato all’agente della riscossione dall’ente territoriale, essendo strutturalmente collegata all’IRPEF e gestita dalle agenzie fiscali. Potrà però risultare compresa nella rottamazione statale se inclusa negli atti oggetto di tale agevolazione.
Adesione con delibera consiliare
Per i Comuni, l’adesione deve essere approvata con delibera consiliare di natura regolamentare, in quanto l’ente interviene sulla disciplina delle proprie entrate, disponendo l’eliminazione di sanzioni e interessi secondo il modello previsto dalla normativa statale.
La delibera deve essere corredata dal parere dell’organo di revisione.
L’ente non può modificare le regole della rottamazione quinquies, né scegliere singole entrate o annualità da includere. La scelta è limitata all’adesione o alla mancata adesione alla disciplina statale, con riferimento ai carichi affidati nel periodo 2000-2023.
Non è invece necessario adottare un atto nel caso in cui l’ente decida di non aderire, ferma restando la possibilità di approvare una delibera motivata per esplicitare le ragioni della scelta.
Termine del 30 giugno 2026
Il termine operativo è particolarmente ristretto. I provvedimenti degli enti creditori devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026.
Le modalità di comunicazione saranno rese disponibili dall’agente della riscossione sul proprio sito entro il 15 giugno 2026.
La pubblicazione sul sito dell’ente è determinante perché, in deroga alle regole ordinarie, è da essa che la delibera acquista efficacia. La trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà avvenire entro il 30 settembre 2026, ma solo per finalità statistiche.
La nota del 18 maggio 2026 evidenzia la criticità dei tempi, soprattutto per i Comuni interessati dal rinnovo degli organi consiliari nel mese di maggio.
Effetti per i debitori
Il debitore che aderisce alla definizione dovrà versare solo:
- le somme dovute a titolo di capitale;
- le spese per le procedure esecutive;
- i diritti di notifica.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, il beneficio è più limitato: la definizione opera sugli interessi, comunque denominati, sulla maggiorazione semestrale prevista dalla legge n. 689/1981, sugli interessi di mora e sull’aggio, ma non elimina la sanzione principale.
Domanda dal 16 settembre al 31 ottobre 2026
Dal 15 settembre 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili.
In presenza di giudizi pendenti sui carichi interessati, il debitore dovrà indicarlo nella dichiarazione e assumere l’impegno a rinunciare al contenzioso. Il perfezionamento della definizione, ai fini dell’estinzione del giudizio, si realizza con il pagamento della prima o unica rata.
Pagamento fino a 54 rate
Il pagamento potrà avvenire:
- in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2027;
- oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Le rate scadranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027. In caso di rateazione, si applicano interessi al 3% annuo dal 1° febbraio 2027.
Entro il 31 dicembre 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà ai debitori l’importo complessivo dovuto, il piano delle rate e le relative scadenze. Ogni rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
Decadenza
La definizione agevolata decade in caso di mancato o insufficiente pagamento;
- dell’unica rata,
- di due rate anche non consecutive,
- dell’ultima rata del piano.
Per l’unica rata e per l’ultima è ammesso un ritardo non superiore a 5 giorni.
In caso di decadenza, la rottamazione non produce effetti e riprendono le ordinarie attività di recupero. Le somme già versate restano acquisite come acconto sul debito.
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