Delegati alle vendite: esclusione dall'elenco se il corso non è idoneo

Pubblicato il 03 aprile 2025

Esclusione dall’elenco dei delegati alle vendite: legittimo il rigetto per formazione non conforme alle Linee Guida della SSM.

La decisione del TAR Lazio sulla validità dei percorsi formativi  

Con la sentenza n. 6556 pubblicata il 1° aprile 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato una controversia relativa al mancato inserimento di una professionista nell’elenco dei delegati alle operazioni di vendita presso il Tribunale Ordinario di Roma.

La decisione dell’organo amministrativo si fonda sulla constatazione che il corso di formazione seguito dalla ricorrente non rispettava i requisiti previsti dalle Linee Guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura, standard essenziale per la validità dei percorsi formativi finalizzati a tale tipo di incarico.

Il contesto del ricorso e la posizione della ricorrente  

La vicenda trae origine dal provvedimento adottato il 10 giugno 2024 dal Comitato istituito presso il Tribunale capitolino, incaricato della formazione dell’elenco previsto dall’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Tale provvedimento, notificato via PEC, ha rigettato l’istanza presentata dalla professionista per l’inserimento nell’elenco dei soggetti delegabili alle vendite giudiziarie.

Di fronte a tale diniego, l’interessata ha proposto ricorso al TAR, lamentando l’illegittimità della decisione amministrativa, contestando vizi di violazione di legge e sostenendo che l’organo avesse travalicato i limiti delle proprie competenze, esercitando un potere valutativo non previsto espressamente dalla normativa primaria.

Il ruolo del Comitato e la discrezionalità tecnica nella valutazione  

Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate.

In primo luogo, ha confermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, riconoscendo che l’attività posta in essere dal Comitato non è meramente vincolata, bensì connota un esercizio di discrezionalità tecnica finalizzato a garantire che i soggetti inseriti negli elenchi possiedano una reale competenza nella delicata materia dell’esecuzione forzata.

In tal senso, l’organo giudicante ha ribadito che l’interesse tutelato è pubblico e riguarda l’efficiente funzionamento delle procedure esecutive civili, con conseguente configurabilità della posizione giuridica del richiedente in termini di interesse legittimo.

La normativa applicabile e il rilievo delle Linee Guida della SSM  

Nel merito, la sentenza offre una dettagliata ricostruzione della normativa di riferimento, evidenziando come l’articolo 179-ter disp. att. c.p.c., riformato dal D.lgs. n. 149/2022, preveda espressamente che per l’inserimento negli elenchi è necessario dimostrare una specifica competenza tecnica, acquisita anche attraverso la frequenza di corsi di alta formazione.

Tali corsi, tuttavia, devono rispettare precisi requisiti qualitativi, individuati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

In particolare, viene richiesto che i corsi siano tenuti da docenti dotati di comprovata esperienza nella materia, abbiano una durata minima strutturata, prevedano momenti di approfondimento e confronto reale tra partecipanti e si concludano con una prova finale rigorosamente disciplinata.

Le carenze riscontrate nel corso universitario frequentato  

Nel caso esaminato, il Comitato ha rilevato che il corso universitario frequentato dalla ricorrente non presentava le caratteristiche necessarie.

Le modalità di erogazione delle lezioni non garantivano l’identificazione certa del partecipante, né assicuravano la sua effettiva e continua partecipazione. Inoltre, mancavano momenti di confronto sincrono e attività laboratoriali, sostituite unicamente da spazi virtuali privi di reale interazione didattica.

A ciò si aggiungeva la carenza di elementi idonei a qualificare il docente del corso come esperto della materia esecutiva, mancando pubblicazioni, esperienze pregresse e docenze specifiche nel settore.

Anche la prova finale non risultava strutturata in modo conforme alle indicazioni delle Linee Guida, non prevedendo meccanismi oggettivi e trasparenti per la valutazione dell’apprendimento.

Il controllo dell’amministrazione è doveroso, non arbitrario  

Sulla base di tali rilievi, il TAR ha ritenuto pienamente legittima la decisione assunta dal Comitato, riconoscendo la correttezza del percorso istruttorio e la coerenza delle valutazioni svolte.

Il Collegio ha chiarito che l’amministrazione non solo ha il potere, ma anche il dovere, di accertare l’effettiva idoneità della formazione esibita dal richiedente, trattandosi di un’attività volta a garantire che solo professionisti adeguatamente preparati possano essere incaricati di funzioni tanto delicate e potenzialmente gravose sotto il profilo della responsabilità.

Un precedente rilevante per professionisti e enti formatori  

La pronuncia ribadisce quindi l’importanza di una rigorosa aderenza ai criteri stabiliti dalle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura per i corsi di formazione finalizzati all’inserimento nell’elenco dei delegati alle vendite.

Il rigetto di una domanda basata su un corso non conforme non costituisce un arbitrario esercizio di potere, bensì un atto necessario per assicurare il buon andamento delle procedure giudiziarie e la tutela degli interessi coinvolti nelle esecuzioni forzate.

Alla luce di ciò, la sentenza rappresenta un importante precedente per gli operatori del settore, confermando che l’effettività della formazione professionale non può essere presunta, ma deve essere dimostrata con contenuti, metodologie e criteri di valutazione pienamente coerenti con gli standard stabiliti a livello nazionale.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Una professionista ha impugnato il rigetto della sua domanda di iscrizione all’elenco dei delegati alle vendite presso il Tribunale di Roma.
Questione dibattuta Se il Comitato potesse legittimamente valutare l’idoneità del corso di formazione seguito dalla ricorrente, ritenuto non conforme alle Linee Guida della SSM.
Soluzione del TAR Il TAR Lazio ha confermato la legittimità del rigetto, riconoscendo al Comitato un potere discrezionale tecnico e ritenendo non idoneo il corso frequentato.
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