Depositi Iva. Nuovi requisiti di affidabilità per evitare le frodi carosello

Pubblicato il 10 settembre 2011 Con la pubblicazione della legge di conversione del Dl 138/2011, verrà disposta una nuova stretta sui depositi Iva al fine di contrastare le frodi carosello.

Il maxiemendamento del Governo al Dl 138/11, infatti, prevede l’integrazione dell’articolo 50-bis, comma 6, del Dl n. 331/93. Dunque, a seguito di tale modifica, potranno prelevare i beni dal regime di deposito solo i soggetti passivi iscritti da almeno un anno alla Camera di Commercio. Tali soggetti dovranno, inoltre, dimostrare la loro effettiva operatività e la regolarità dei loro versamenti Iva. Spetterà ad un provvedimento dell’agenzia delle Entrate fissare modalità e termini con cui dimostrare il possesso dei suddetti requisiti di affidabilità.

Al momento, è lecito osservare che all’estrazione dei beni in deposito possono partecipare anche i soggetti passivi esteri, purchè identificati in Italia ai fini Iva direttamente o tramite rappresentante fiscale, anche se a questi non è facilmente adattabile il requisito dell’iscrizione alle Cdc.

L’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio è previsto al fine di ridurre i casi di missing trader, cioè di quei soggetti fittizi che si interpongono nella catena del valore con lo scopo di intascare l’Iva.

Questa disposizione antifrode della manovra correttiva di ferragosto va ad integrare e completare quanto disposto dal precedente Decreto legge n. 98/2011 (Manovra finanziaria del luglio scorso), che ha introdotto l’obbligo di prestare garanzia per l’immissione in deposito di merci in libera pratica. Tale obbligo sarà operativo da lunedì 12 settembre.
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