Deroghe ai minimi tariffari di avvocato solo se motivate o se c'è l'accordo delle parti

Pubblicato il 20 ottobre 2011 E' stato accolto, con rinvio, dalla Corte di cassazione – sentenza n. 21633 del 19 ottobre 2011 – il ricorso presentato da un legale avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva liquidato, senza fornire alcuna motivazione, le spese del doppio grado di una lite in una somma che era risultata inferiore ai minimi tariffari di avvocato.

I giudici di legittimità hanno aderito alle doglianze dell'avvocato sottolineando come, allo stato, la normativa sui minimi tariffari sia ancora in vigore non essendo stata abrogata dalle disposizioni dell'articolo 2 della Legge Bersani che permette deroghe su accordo delle parti. Accordo che, nella specie, non c'era stato.

In definitiva, – si legge nel testo della decisione – il giudice di merito, nella liquidazione delle spese di lite “non può limitarsi a una apodittica fissazione del compenso spettante al professionista, ma deve determinare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy