Dichiarazione di adottabilità come extrema ratio

Pubblicato il 20 agosto 2015

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è praticabile solo come soluzione estrema, quando, ossia, ogni altro rimedio risulti inadeguato all’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare con tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso.

E detta verifica deve essere compiuta, “anche in relazione alla manifestata disponibilità dei parenti entro il quarto grado a supplire alla carente idoneità genitoriale fornendo un contesto familiare adeguato alla cura, all’educazione e alla crescita del minore che valga a consentire di non rescindere il legame con la famiglia di origine e di sperimentare, nel tempo, anche un recupero delle capacità genitoriali”.

E’ quanto evidenziato dalla Suprema corte di legittimità nel testo della sentenza n. 16897 del 19 agosto 2015 pronunciandosi relativamente al diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, diritto che – si legge nel testo della decisione – “trova il suo fondamento nel diritto italiano, convenzionale europeo e internazionale”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy