Dichiarazione di adottabilità come extrema ratio

Pubblicato il 20 agosto 2015

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è praticabile solo come soluzione estrema, quando, ossia, ogni altro rimedio risulti inadeguato all’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare con tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso.

E detta verifica deve essere compiuta, “anche in relazione alla manifestata disponibilità dei parenti entro il quarto grado a supplire alla carente idoneità genitoriale fornendo un contesto familiare adeguato alla cura, all’educazione e alla crescita del minore che valga a consentire di non rescindere il legame con la famiglia di origine e di sperimentare, nel tempo, anche un recupero delle capacità genitoriali”.

E’ quanto evidenziato dalla Suprema corte di legittimità nel testo della sentenza n. 16897 del 19 agosto 2015 pronunciandosi relativamente al diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, diritto che – si legge nel testo della decisione – “trova il suo fondamento nel diritto italiano, convenzionale europeo e internazionale”.

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