Rami nel fondo altrui, diritto non usucapibile

Pubblicato il 27 agosto 2019

Il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquisito per usucapione.

Infatti, l'articolo 896 del Codice civile, che disciplina la recisione di rami e di radici protesi sul fondo altrui, riconosce espressamente al proprietario confinante il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.

In detto contesto, l’eventuale sussistenza di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine è priva di rilevo, posto che, ai sensi dell’articolo 892 c.c. (distanze per gli alberi), le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.

E’ quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21694 del 26 agosto 2019, con la quale ha, altresì, precisato che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio.

Invero, tra la disciplina codicistica e quella pubblicistica non sussiste un nesso di specialità, in quanto la prima è rivolta alla tutela della proprietà privata mentre la seconda è volta alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.

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