A seguito del recepimento delle indicazioni comunitarie, il MEF ha individuato le caratteristiche che devono possedere i buoni pasto quali “servizio sostitutivo di mensa”, gli esercizi presso i quali - previa apposita convenzione - i buoni pasto possono essere utilizzati, i soggetti che possono esercitare l’attività di emissione di tali buoni pasto.
A seguito dell’ampliamento delle possibili alternative, i buoni pasto possono ora essere utilizzati, oltre che per la somministrazione di alimenti e bevande, anche per l’acquisto di beni alimentari.
Normativa |
D.L. 50 del 24 aprile 2017 Decreto MEF n. 122 del 7 giugno 2017 |
I buoni pasto |
Per garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può, tra le diverse alternative, rilasciare ai dipendenti i buoni pasto (cartacei o elettronici). In attuazione dell’art. 144, D.Lgs. n. 50/2016, il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017 del MEF ha individuato:
Il Decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2017.
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Caratteristiche del buono pasto |
Il buono pasto è definito come:
Viene specificato che lo stesso è utilizzabile esclusivamente da:
Inoltre, il buono pasto:
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Elementi presenti nel buono pasto |
Elementi del buono pasto cartaceo
Nel buono pasto elettronico, le informazioni minime sopra riportate sono memorizzate o associate elettronicamente al buono pasto rilasciato. |
Esercizi di utilizzo del buono |
Le novità normative hanno ampliato la gamma di esercizi presso i quali il buono pasto può essere utilizzato. L’art. 3 del Decreto del MEF prevede che il servizio sostitutivo di mensa reso tramite i buoni pasto può essere erogato da soggetti che esercitano le seguenti attività:
Detti soggetti possono fornire il servizio/bene a fronte dell’esibizione del buono pasto previa apposita convenzione con la società emittente i buoni.
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Società che possono emettere i buoni |
Con riferimento ai soggetti che possono emettere i buoni pasto e stipulare le convenzioni con gli esercizi sopra elencati, il decreto prevede che:
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Cosa prevedono le convenzioni |
Il buono pasto può essere utilizzato in uno degli esercizi che stipulano la convenzione con le società emittenti. Le convenzioni devono contenere i seguenti elementi:
Osserva L’esercizio convenzionato può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate, che deve essere non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto.
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