Disconoscimento di paternità: sospensione del termine anche in caso di infermità di mente

Pubblicato il 26 novembre 2011 La Consulta, con sentenza n. 332 del 25 novembre 2011, ha dichiarato la parziale incostituzionalità della disposizione di cui all’articolo 245 del Codice civile nella parte in cui non viene previsto che, nell’ambito dell’azione per disconoscimento di paternità, la decorrenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo 244 Codice civile venga sospeso anche nei confronti del soggetto, non interdetto, che tuttavia si trovi in una condizione di abituale grave infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi; e tale sospensione – sottolinea la Corte costituzionale – dovrebbe, per contro, persistere sino a che duri lo stato di incapacità naturale.
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