La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 28 novembre 2025, n. 31181, affronta il tema della nullità del licenziamento intimato durante lo stato di gravidanza, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 151/2001, ribadendo, in buona sostanza, principi consolidati.
La decisione interviene a seguito del ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale aveva dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice in stato di gravidanza, ordinandone la reintegrazione nonché il pagamento delle retribuzioni e dei contributi.
La Suprema Corte affronta tre motivi di ricorso (pretesa necessità del litisconsorzio con l’INPS, dedotta tardività della produzione documentale relativa allo stato di gravidanza e contestazione della prova certa della gravidanza al momento del recesso) e conclude per il rigetto del ricorso della società datrice di lavoro, confermando integralmente la decisione di merito.
L’art. 54 del Testo unico maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) disciplina il divieto di licenziamento in favore della lavoratrice in stato di gravidanza e della lavoratrice madre.
La norma prevede che la lavoratrice non possa essere licenziata:
Si tratta di un divieto assoluto, salvo tassative eccezioni, espressamente indicate dal legislatore:
a) giusta causa per colpa grave della lavoratrice;
b) cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale era stata assunta o scadenza del termine del contratto;
d) esito negativo della prova, ferma restando la tutela antidiscriminatoria.
Al di fuori di tali casi, il licenziamento resta vietato e, se intimato, è nullo.
Il divieto opera in relazione alla condizione oggettiva di gravidanza, indipendentemente dalla conoscenza del datore.
Se il licenziamento viene intimato nel periodo protetto, la lavoratrice ha l’onere di presentare al datore di lavoro una certificazione idonea che attesti la sussistenza delle condizioni di gravidanza al momento del recesso.
Le tutele si applicano anche in caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Il divieto riguarda anche il padre lavoratore che usufruisce del congedo di paternità (alternativo e obbligatorio), per la durata dello stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.
La Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice, riformando la sentenza del Tribunale.
Il recesso datoriale era avvenuto quando la lavoratrice era in stato di gravidanza, violando l’articolo 54 del D.Lgs. n. n. 151/2001, che sancisce l’assoluto divieto di licenziamento salvo tassative deroghe, che non erano state invece provate dal datore di lavoro.
La Corte d’Appello aveva conseguentemente dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e condannato la società:
La società ricorre per Cassazione articolando il ricorso su tre motivi.
In primo luogo, la società lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che l’INPS sarebbe dovuto essere parte del giudizio perché la lavoratrice aveva chiesto la regolarizzazione contributiva.
La Suprema Corte rigetta il motivo poiché:
La società denuncia violazione degli artt. 345, 437 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe fondato l’accertamento sullo stato di gravidanza su documento (certificato di nascita) prodotto tardivamente, senza autorizzazione del collegio.
Secondo la Corte, il motivo è inammissibile perché non pertinente. La Corte d’Appello aveva fondato la prova dello stato di gravidanza su documentazione già depositata in primo grado, come espressamente indicato in sentenza. Inoltre, la gravidanza era stata comunicata al datore di lavoro.
La società lamenta violazione dell’art. 4 D.P.R. 1026/1975, sostenendo che:
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile sulla base delle seguenti argomentazioni.
Questione nuova non trattata in appello
Il tema del certificato ex art. 14 d.P.R. n. 1028/1975 non era stato affrontato dal giudice di merito. Il ricorrente non indica in quale atto processuale lo avesse sollevato.
Inoltre è stato violato il principio di specificità del ricorso per cassazione per dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito, come invece non è avvenuto (Cass. 20694/2018).
Accertamento di merito non adeguatamente censurato
La Corte d’Appello aveva già ritenuto provato lo stato di gravidanza al momento del licenziamento. Il ricorrente avrebbe dovuto denunciare omesso esame di un fatto controverso e decisivo ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., ma non lo ha fatto.
Formalità del certificato di gravidanza
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. 5749/2008), l'art. 14 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, pur stabilendo specifiche formalità per la redazione e la presentazione del certificato di gravidanza, non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza di tali requisiti formali. Pertanto, la lavoratrice illegittimamente licenziata può presentare il certificato anche allegandolo al ricorso con cui impugna il licenziamento.
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