Divulgazione di dati su sinistro stradale: non è violazione della privacy

Pubblicato il 04 marzo 2015 Non costituisce violazione della privacy, la comunicazione all’ISVAP dei dati personali di un soggetto coinvolto in un incidente stradale.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 4231 depositata il 3 marzo 2015, respingendo il ricorso presentato dal marito di una signora – condannata al risarcimento dei danni in occasione di un sinistro stradale – avverso la presunta illecita comunicazione dei dati di quest’ultima, da parte del resistente, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private.

In proposito, la Cassazione ha innanzitutto confermato la legittimità processuale del ricorrente, sull’assunto che quest’ultimo fosse effettivamente interessato ai risvolti patrimoniali ed assicurativi dell’incidente in questione, in quanto marito in comunione dei beni della signora coinvolta, nonché titolare della polizza assicurativa.

Quanto alla lamentata violazione della privacy ed al conseguente risarcimento richiesto dal ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la relativa censura, ribadendo il principio secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 15 D.Lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy), pur determinato dalla lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali – così come tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. ed art. 8 CEDU – non si sottrae tuttavia alla verifica circa la “gravità della lesione” e la “serietà del danno”.

Sicché determina una lesione ingiustificabile del predetto diritto, non la mera violazione delle prescrizioni di cui al codice della privacy, ma solo quella che –e ciò non è avvenuto nel caso di specie – ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

Nell’ipotesi in esame, in particolare – ha proseguito la Corte di legittimità – non vi è stato alcun illecito trattamento dei dati personali, bensì una semplice comunicazione di informazioni che sono servite alla legittima identificazione dei soggetti coinvolti nel sinistro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ZES Unica agricoltura: domande fino al 30 maggio 2025

28/05/2025

Regime Impatriati: patto di sospensione e requisiti di residenza estera

28/05/2025

Consulenti del lavoro e Agenzia Entrate: accordo per digitalizzazione dei servizi fiscali

28/05/2025

Accise e carburanti: richiesta PEC per istanze e imposta di bollo

28/05/2025

Nuovo modello CNDCEC per la relazione del Collegio sindacale

28/05/2025

Rottamazione-quater: pagamento dell'ottava rata

28/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy