Dl fiscale in GU: proroghe, deduzioni occupazionali e documentazione sugli ibridi

Pubblicato il 18 giugno 2025

Il decreto-legge che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. DL fiscale) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025. Si tratta del provvedimento numero 84/2025, che entra in vigore il 18 giugno 2025. Numerose le novità previste, tra cui:

Nell’elaborato che segue verranno riepilogate le proroghe delle scadenze dei versamenti, le deduzioni per incrementi occupazionali e le modifiche al disallineamento da ibridi.

Proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

Il Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 – DL Fiscale – ha stabilito che, ai fini della presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sul reddito e all’IRAP, il termine entro il quale la relativa presentazione deve considerarsi tempestiva passa dal 31 ottobre 2024 all'8 novembre 2024. Eventuali importi già corrisposti a titolo di ravvedimento operoso, in base all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, non potranno essere oggetto di rimborso.

Il decreto 84/2025 ufficializza anche il rinvio della scadenza per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA da parte dei contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), inclusi coloro che applicano il regime forfetario o quello dei cosiddetti “minimi”.

In conformità all’articolo 13 del DL 84/2025, i versamenti dovranno ora avvenire:

Questa proroga si applica ai contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

Il posticipo si estende anche:

Deduzioni per incrementi occupazionali: modifica

Il nuovo decreto n. 84/2025 interviene sulle regole relative alle deduzioni fiscali per l’aumento dell’occupazione, escludendo dal beneficio le imprese legate a gruppi economici esterni. L’obiettivo del provvedimento è quello di favorire l’occupazione stabile all’interno di realtà aziendali radicate sul territorio nazionale.

In particolare, la deduzione del 120% per l’aumento del numero dei lavoratori (che può salire al 130% nel caso di assunzioni appartenenti a categorie considerate prioritarie per la tutela sociale) non potrà essere applicata qualora si tratti di società controllate da soggetti esterni al gruppo economico nazionale. Pertanto, per calcolare la percentuale di deduzione spettante, non devono essere presi in considerazione i dati occupazionali delle società collegate, qualora queste ultime siano a loro volta soggette al controllo di entità esterne al gruppo interno di riferimento.

Questa modifica è stata introdotta dall’articolo 3 del Dl n. 84/2025 che ha modificato l’articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

Nel determinare l’effettivo incremento occupazionale, si dovrà inoltre tenere conto delle riduzioni avvenute in altre società controllate o collegate, come definite dall’articolo 2359 del Codice Civile, incluse quelle riconducibili indirettamente allo stesso soggetto economico, anche per il tramite di soggetti intermedi.

Verifica dell’aumento occupazionale all’interno del gruppo nazionale

Nel caso di gruppi d’impresa operanti all’interno del perimetro nazionale, il riconoscimento dell’agevolazione fiscale è subordinato all’accertamento dell’effettivo incremento del personale assunto a tempo indeterminato e del numero complessivo di dipendenti riferiti all’intero gruppo. Tale verifica deve essere eseguita secondo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 25 giugno 2024.

È importante sottolineare che non possono essere considerati validi ai fini del beneficio quei lavoratori che, pur essendo stati assunti con contratto a tempo indeterminato, risultavano già impiegati in un’altra società appartenente allo stesso gruppo e il cui precedente rapporto lavorativo sia cessato a partire dal 30 dicembre 2023.

A seguito della recente modifica normativa, dal periodo d’imposta 2023 in avanti, le società collegate devono essere escluse dal computo del gruppo interno rilevante per la determinazione degli incrementi occupazionali che consentono di accedere alla deduzione potenziata.

Rientrano nel gruppo economico solo quei soggetti che operano come un’unica realtà produttiva sotto una guida comune. Al contrario, non sono inclusi in tale definizione i casi in cui le partecipazioni societarie siano in capo allo Stato.

In linea con ciò, il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023 specifica che, nel contesto di un gruppo di imprese, eventuali riduzioni di personale verificatesi nelle società collegate devono essere considerate in senso negativo per il calcolo dell’agevolazione.

In aggiunta, secondo il comma 7 dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 25 giugno 2024, per determinare l’aumento occupazionale si devono considerare i dati delle società collegate in proporzione alla partecipazione detenuta. Tuttavia, si devono escludere da tale valutazione le società collegate che siano controllate da soggetti esterni al gruppo interno di riferimento.

Ibridi: allineamento della documentazione

Il decreto fiscale del 17 giugno 2025, n. 84 interviene anche sulla normativa relativa alla documentazione sugli ibridi, necessaria per ottenere la penalty protection.

È stato previsto un rinvio del termine per la presentazione di tale documentazione per gli anni precedenti, fissandolo al 31 ottobre 2025. Dunque, tale data consentirà di includere sia la documentazione relativa agli anni 2020-2022 che quella per il 2023 e 2024.

Ma riepiloghiamo la normativa. Con la riforma fiscale del 2023, l'Italia ha adottato nuove misure per favorire la conformità alle normative fiscali internazionali, concentrandosi in particolare sui disallineamenti da strumenti ibridi. Le imprese che desiderano beneficiare di trattamenti favorevoli devono rispettare scadenze specifiche, tra cui la presentazione della documentazione tramite il modello Redditi 2025.

L'articolo 61 del decreto legislativo n. 209 del 2023, intitolato “Norme sulla documentazione dei disallineamenti da ibridi”, ha introdotto il nuovo comma 6-bis all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471/1997. Questa modifica prevede un "regime premiale" (simile a quello già applicato in materia di "prezzi di trasferimento"), secondo cui il contribuente che prepara la documentazione necessaria per consentire la verifica dell'applicazione delle norme destinate a neutralizzare i disallineamenti da ibridi, seguendo le modalità e i tempi stabiliti, deve comunicarla ufficialmente all'Amministrazione finanziaria e, durante un eventuale controllo, esibirla agli ispettori.

In tal caso, il contribuente non sarà soggetto alle sanzioni ordinarie previste dagli articoli 1 e 2 del Dlgs n. 471/1997 in caso di dichiarazione infedele (penalty protection).

Il legislatore aveva inizialmente stabilito due termini distinti:

In particolare, il comma 3 indicava che per l'annualità in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto, la scadenza sarebbe stata quella per la presentazione della dichiarazione, mentre per gli anni precedenti le società avrebbero dovuto preparare la documentazione entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta 2023 o, se successivo, entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale che avrebbe definito le linee guida per la documentazione stessa.

Poiché il Ministero dell’Economia ha pubblicato il decreto attuativo per la documentazione sui disallineamenti da ibridi il 6 dicembre 2024, il termine per completare la documentazione relativa agli anni precedenti al 2023 sarebbe stato il 30 giugno 2025.

Ma, data la complessità della materia e la necessità di ricostruire le operazioni delle società per gli anni ancora soggetti a controllo alla data di pubblicazione del decreto, nonché l’obbligo di seguire le indicazioni fornite dal Ministero a dicembre 2024, molte società avevano già sottolineato le difficoltà operative legate a una scadenza così ravvicinata, in un periodo già gravato dagli impegni fiscali.

E' quindi arrivato il decreto fiscale 84/2025 che ha esteso anche per gli anni precedenti la scadenza del 31 ottobre 2025, uniformando così il termine per la documentazione relativa agli anni 2020-2024. Il rinvio del termine per gli anni passati è sicuramente una misura positiva.

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