Donazione delle quote come illecita influenza sull'assemblea

Pubblicato il 30 aprile 2014 Rischia la condanna per illecita influenza sull'assemblea dei soci l'amministratore che dona le azioni ai propri familiari al fine di condizionare la maggioranza ed evitare l'attivazione di un'azione di responsabilità a proprio carico.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 17939 del 29 aprile 2014 pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui l'amministratore e azionista di controllo di una società quotata aveva donato le quote di sua spettanza in favore della moglie e della figlia.

Condanna per l'amministratore che condiziona la maggioranza

Con questa donazione, lo stesso aveva aggirato l'esclusione dal voto dei soci amministratori in vista di un'assemblea convocata dai soci di minoranza al fine di giungere alla deliberazione di un'azione di responsabilità a carico degli amministratori.

Il discrimine fra lecito e illecito – si legge nel testo della sentenza - non può che individuarsi nella valutazione della ragione obiettiva dell'atto.

Un conto è la legittima esplicazione dell'autonomia negoziale privata, ben altra cosa è trovarsi dinnanzi ad operazioni che “abbiano avuto l'effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al conseguimento di risultati che, costituendo violazione di previsioni legali o statutarie, siano connotati dal crisma della illiceità”.
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