Elezioni nel Consiglio dell’ordine: l’eletto “incandidabile” porta alla chiamata dell’ultimo dei non eletti

Pubblicato il 01 dicembre 2011 Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 24812 del 24 novembre 2011, hanno spiegato che, nell’ambito del procedimento di elezione a consigliere di un Ordine professionale, l’eventuale presenza di un professionista non eleggibile o incandidabile tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, comporta che l’elezione dello stesso sia da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, tamquam non esset.

Ne discende che, “ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti”, in quanto non può applicarsi la regola delle elezioni suppletive prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto legislativo n. 382 del 1944, “stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi."

Sulla scorta di tale principio la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato da un avvocato avverso la determinazione con cui il Consiglio nazionale forense, accertata la ineleggibilità di un altro legale e dichiarata la illegittimità della proclamazione di quest’ultimo quale consigliere dell'Ordine degli avvocati di Roma, aveva rigettato la richiesta del reclamante di surrogare nella carica elettiva l'avvocato ineleggibile per essere l'iscritto all'ordine al quale erano stati attribuiti il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti.
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