Esecuzione sul bene del fondo patrimoniale: concetto allargato di “esigenze familiari”

Pubblicato il 12 luglio 2014 La Corte di cassazione, con sentenza n. 15886 dell'11 luglio 2014, si occupa, sotto diversi profili, di impignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale.

In primo luogo i magistrati affermano che cade sul soggetto che intende avvalersi del regime di impignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale provare che il debito per cui si procede fu contratto per scopi estranei ai beni della famiglia.

In tale sede, poi, è stato ribadito il principio di diritto per cui, in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui suoi frutti, il concetto di «debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia» va inteso in senso allargato ossia nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della capacità lavorativa, restando escluse le esigenze voluttarie.

Quindi nella nozione di bisogni della famiglia si ricomprendono anche esigenze dirette al soddisfacimento funzionale della vita familiare.

Nel caso concreto affrontato dalla sentenza, il giudice di merito ha ritenuto non godere della protezione del fondo patrimoniale un bene vincolato al fondo, dato in garanzia per conseguire un finanziamento bancario in favore dell'attività di impresa. Ciò ha costituito ulteriore elemento della destinazione del finanziamento alle esigenze della famiglia.
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