Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

Pubblicato il 07 novembre 2025

In data 6 novembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 287/2025, intervenendo sul tema dell’esenzione IVA per le prestazioni didattiche alla luce dell’art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 e, in particolare, sul rapporto tra tale regime agevolativo e i finanziamenti concessi nell’ambito della misura “Resto al Sud” (D.L. 91/2017 e D.M. 174/2017). L’oggetto del documento è, dunque, la corretta individuazione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’esenzione IVA per corsi di formazione (nella specie, corsi di lingua), quando l’attività dell’operatore economico sia stata avviata o sostenuta mediante contributi pubblici riconducibili a “Resto al Sud”.

Il principio affermato dall’Amministrazione è chiaro:

Il riconoscimento dell’ente erogatore – che può avvenire in forma espressa oppure, nei limiti delineati dalla prassi, per atto concludente – deve essere funzionalmente collegato all’attività didattica e, in particolare, a progetti formativi specifici approvati e finanziati da un ente pubblico con attività di controllo e vigilanza sui contenuti, sui docenti e sulle finalità educative. Al contrario, “Resto al Sud” costituisce una misura di sostegno all’iniziativa imprenditoriale nel suo complesso, valutata su basi economico-finanziarie e organizzative, e non equivale a un riconoscimento dell’idoneità didattica dell’operatore.

Di seguito sono esaminati il caso concreto, il ragionamento giuridico dell’Agenzia e le implicazioni operative per gli operatori della formazione.

Il caso

L’Istante, legale rappresentante di una ditta individuale che eroga corsi di lingua a utenti di tutte le età e profili (privati, professionisti, aziende), dichiara di aver ottenuto un finanziamento pubblico nell’ambito di “Resto al Sud” e di aver ricevuto un riconoscimento formale dall’autorità competente; a suo avviso, tale finanziamento costituirebbe “riconoscimento per atto concludente” idoneo a integrare il requisito soggettivo richiesto dall’art. 10, comma 1, n. 20), DPR 633/1972 per l’esenzione IVA.

Chiede, quindi, conferma dell’applicabilità dell’esenzione ai corrispettivi dei corsi, richiamando la natura intrinsecamente educativa delle prestazioni (programmi strutturati, docenti qualificati, materiali idonei). Il dubbio verte, in sostanza, sul rapporto tra finanziamento “Resto al Sud” e riconoscimento dell’ente ai fini IVA.

Presupposti dell’esenzione IVA e posizione interpretativa delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 10, comma 1, n. 20), del DPR 633/1972 e la circolare n. 22/E del 2008, ribadisce che lesenzione IVA per le prestazioni didattiche opera solo in presenza di due condizioni cumulative:

NOTA BENE: La circolare precisa che il riconoscimento può risultare anche per atto concludente, ma solo quando un ente pubblico approvi e finanzi uno specifico progetto formativo, esercitando controllo e vigilanza su programmi, docenti, modalità didattiche e finalità educative; in tal caso, l’esenzione si limita alle prestazioni rese in esecuzione di quel progetto.

Natura della misura “Resto al Sud” e oggetto del finanziamento

La misura “Resto al Sud” (art. 1, DL 91/2017, e DM 174/2017) ha finalità imprenditoriali: sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività nelle aree agevolate attraverso un mix di contributi (50% a fondo perduto e 50% finanziamento a tasso zero), concesso sulla base di un progetto d’impresa che descrive attività, mercato, fabbisogni, investimenti e sostenibilità economico-finanziaria.

La valutazione del soggetto gestore si concentra su profili economici, organizzativi e territoriali, non su aspetti pedagogici o sull’idoneità didattica dell’offerta formativa. In altri termini, il finanziamento non è correlato a uno specifico progetto educativo sottoposto a vaglio qualitativo dell’ente pubblico, bensì all’iniziativa imprenditoriale nel suo complesso.

Corsi di lingua, nessuna esenzione Iva senza riconoscimento pubblico

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 287/2025, perviene alla non applicabilità dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), DPR 633/1972 ai corrispettivi dei corsi di lingua erogati dall’Istante, in quanto difetta il requisito soggettivo del riconoscimento dell’ente da parte di una Pubblica amministrazione.

La conclusione diverge dalla tesi difensiva del Contribuente perché il finanziamento ottenuto non rappresenta, nei fatti, un riconoscimento per atto concludente rilevante ai fini dell’esenzione; la circolare 22/E/2008 ammette sì tale forma di riconoscimento, ma solo quando l’autorità pubblica approvi e finanzi uno specifico progetto didattico o formativo, esercitando controllo e vigilanza su programmi, docenti, materiali e finalità educative. In tali casi, peraltro, l’esenzione opera limitamente alle prestazioni rese in esecuzione del progetto approvato, e non si estende all’attività dell’ente nella sua globalità.

Nel caso in esame, invece, l’Istante parla di un finanziamento che non ha ad oggetto un progetto didattico puntuale, pertanto manca quella relazione funzionale tra intervento pubblico e attività formativa che giustifica, secondo la prassi, l’equiparazione al riconoscimento.

Nesso tra finanziamento “Resto al Sud” ed esenzione IVA: perché non sussiste

“Resto al Sud” è una misura pensata per sostenere la nascita e lo sviluppo dell’impresa nel suo complesso, sulla base di un progetto d’impresa valutato per sostenibilità economico-finanziaria e profili organizzativi, senza approvare né vigilare su specifici contenuti didattici.

Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), DPR 633/1972, invece, la circolare 22/E/2008 richiede un riconoscimento espresso o per atto concludente riferito a uno specifico progetto formativo approvato e finanziato dall’ente pubblico, con correlata attività di controllo su programmi, docenti e finalità educative.

Poiché il finanziamento ottenuto non presenta questo nesso funzionale con l’attività didattica, manca il requisito soggettivo del riconoscimento: l’Agenzia conclude, dunque, che i corrispettivi dei corsi di lingua restano imponibili IVA con aliquota ordinaria.

NOTA BENE: Il solo finanziamento pubblico non equivale a un riconoscimento ai fini fiscali e non abilita, di per sé, l’applicazione del regime di esenzione.

Implicazioni operative per gli operatori della formazione linguistica

Per beneficiare dell’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 20), DPR 633/1972, gli operatori privati devono innanzitutto verificare la propria qualificazione quale “istituto o scuola riconosciuto/aai fini fiscali, ottenendo un riconoscimento espresso dall’amministrazione competente per materia oppure facendo approvare e finanziare da un ente pubblico uno specifico progetto formativo sul quale l’ente eserciti controllo e vigilanza.

In mancanza di tali presupposti, il solo contributo pubblico destinato all’avvio o allo sviluppo dell’impresa non è sufficiente a giustificare l’esenzione e le prestazioni devono essere assoggettate a IVA ordinaria.

Operativamente, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio con atti di accreditamento/riconoscimento o con delibere e disciplinari del progetto finanziato (obiettivi formativi, programmi, docenti, modalità di verifica), nonché adottare contabilità e fatturazione separate quando coesistano attività riconosciute (esenti, entro i limiti del progetto) e attività commerciali (imponibili).

L’assenza del requisito soggettivo espone, infatti, a rischi di recuperi d’imposta, sanzioni e interessi; per questo, prima dell’avvio dei corsi o dell’emissione delle fatture, è consigliabile un audit preventivo dei requisiti e, se del caso, l’attivazione delle procedure di accreditamento presso le amministrazioni competenti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo di Tesoreria INPS, nuovi obblighi dal 1° gennaio 2026

12/02/2026

Fondo di Tesoreria, pubblicate le istruzioni INPS

12/02/2026

Saldo imposta sostitutiva TFR 2026 entro il 16 febbraio

11/02/2026

Riconoscimento titolo avvocato estero: esami CNF 2026

11/02/2026

CIGS aree di crisi industriale complessa: novità 2026

11/02/2026

Decreto Flussi 2026: ripartizione quote per lavoro stagionale nel turismo

11/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy