Esonero contributivo filiere agro-alimentari, prime indicazioni

Pubblicato il 16 settembre 2020

L’Istituto previdenziale con il messaggio 15 settembre 2020, n 3341, fornisce le prime indicazioni sull’esonero contributivo previsto dall’art. 222, comma 2, Decreto Legge, 19 maggio, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77. Per superare danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese appartenenti al settore agricolo, florovivaistico, vitivinicolo nonché dell’allevamento della pesca, dell’acquacoltura, potranno usufruire di un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

La categoria dei beneficiari, in base alle prime indicazioni operative fornite dall’Istituto, è identificata dai codici Ateco allegati al messaggio INPS 15 settembre 2020, n. 3341. L’accesso al beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori del settore agricolo.

In attesa di definizione della disciplina relativa all’esonero straordinario dei versamenti e della predisposizione dell’apposita modulistica per la presentazione delle istanze, verranno sospese tutte le attività di verifica della tempestività dei versamenti contributivi, entro i termini legali ordinari, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L’Istituto evidenzia che il diritto alla fruizione del beneficio contributivo è subordinata, così come per le altre agevolazioni, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché all’assenza di violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero contributivo si riferisce alla solo quota di contribuzione a carico del datore di lavoro restando esclusa la contribuzione dovuta all’Inail.

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