L’INPS ha comunicato, tramite il proprio canale ufficiale WhatsApp, la conclusione delle elaborazioni relative alle domande presentate per la campagna 2024 dell’esonero contributivo per la parità di genere, destinato ai datori di lavoro privati in possesso del certificato di parità di genere.
A tal fine, l’Istituto ha reso noto che il codice causale “L239” – “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere” sarà valido dal mese di ottobre fino a dicembre 2025. Il codice consentirà ai datori di lavoro interessati di effettuare il recupero delle mensilità pregresse relative al beneficio.
I datori di lavoro autorizzati riceveranno la comunicazione di accoglimento della richiesta di esonero tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e attraverso la Comunicazione Bidirezionale disponibile nei servizi telematici dell’INPS.
Chi ha diritto all’esonero contributivo? Come si accede al beneficio e quali sono le modalità di fruizione previste?
Ricordiamo, in sintesi, il quadro regolatorio di riferimento dell’esonero contributivo per la parità di genere, i requisiti di accesso e le modalità di fruizione.
I datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere hanno diritto a uno sgravio dell’1% della contribuzione a loro carico.
Le modalità e i criteri di concessione dell’agevolazione sono stati definiti con il decreto del 20 ottobre 2022.
L’INPS, con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha fornito le prime istruzioni operative, integrate da ulteriori chiarimenti emanati negli anni successivi (messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024 per i datori di lavoro certificati entro il 31 dicembre 2024).
Lo sgravio contributivo per la parità di genere è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, nonché a enti pubblici economici e altri enti assimilati, operanti in qualsiasi settore economico.
Il beneficio spetta a coloro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (per il 2025, entro il 31 dicembre 2024) e per l’intero periodo di validità della certificazione.
Il beneficio consiste in un esonero parziale dell’1% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi INAIL, nel rispetto del massimale individuale di 50.000 euro annui, (da riparametrare su base mensile e pari a 4.166,66 euro) e del limite di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
L’esonero contributivo spetta dal primo mese di validità della certificazione e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
NOTA BENE: Si ricorda che l’esonero contributivo per la parità di genere ha validità triennale ed è soggetta è soggetta a monitoraggio annuale
Lo sgravio non è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015), ma è riconosciuto a condizione che siano rispettati i requisiti generali di regolarità contributiva e normativa di cui all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006;
L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e purché non sussistano divieti di cumulo stabiliti per gli altri regimi agevolativi.
I datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024 erano tenuti a presentare la domanda di esonero contributivo entro il 30 aprile 2025, utilizzando il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”, disponibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo) del sito istituzionale INPS.
L’esonero contributivo è riconosciuto automaticamente per l’intero periodo di validità della certificazione, pari a 36 mesi.
Con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, l’INPS ha precisato che le domande di esonero contributivo per la parità di genere presentate dai datori di lavoro privati rimanevano nello stato “trasmessa” fino al completamento dell’elaborazione massiva, effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze (30 aprile 2025).
Solo i datori di lavoro cui è stato assegnato il codice CA “4R” possono procedere alla fruizione del beneficio.
L’esonero può essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per l’intera durata della stessa (36 mesi), secondo le istruzioni operative fornite con la circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022 e successivamente richiamate dal messaggio n. 4479/2024.
Per il recupero delle mensilità pregresse – ossia per il periodo compreso dal primo mese di validità della certificazione di parità di genere fino al mese precedente a quello di esposizione corrente – nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens i datori di lavoro devono valorizzare, all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens, il codice causale “L239” avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere – articolo 5, legge n. 162/2021”.
Nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato l’importo complessivo dell’esonero da recuperare relativo ai periodi pregressi.
Con il messaggio n. 4479/2024, l’INPS, ribadendo che l’effettiva fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro che hanno presentato istanza nell’ambito della campagna 2024 può avvenire solo a seguito dell’elaborazione massiva delle domande trasmesse e del completamento delle verifiche preliminari relative al possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla misura agevolativa, precisa che il periodo di validità del codice causale “L239” è oggetto di aggiornamento periodico da parte dell’INPS.
L’INPS tramite il proprio canale ufficiale WhatsApp ha comunicato la conclusione dell’elaborazione cumulativa relative alle domande presentate nell’ambito della campagna 2024 e ha reso noto che il codice causale “L239” – “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere” sarà valido nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2025.
I datori di lavoro autorizzati riceveranno la comunicazione di accoglimento della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e attraverso la Comunicazione Bidirezionale disponibile nei servizi telematici dell’INPS.
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