Esonero contributivo per i settori del turismo, commercio e spettacolo

Pubblicato il 13 dicembre 2021

L’Istituto Previdenziale, con il messaggio 10 dicembre 2021, n. 4420, fornisce chiarimenti in merito alle domande di esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore ai settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Ai sensi del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la decontribuzione in questione è riconosciuta ai datori di lavoro privati appartenenti ai suddetti settori.

L’esonero contributivo - riparametrato e applicato su base mensile - sarà fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già godute nel primo trimestre 2021, fatta eccezione per i premi e i contributi dovuti all'Inail.

In particolare, la data del 31 dicembre indica il termine per identificare il periodo di competenza dal 26 maggio al 30 novembre 2021, in cui la decontribuzione - quantificata in base alle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 – potrà essere applicata.

In ogni caso, si dovrà rispettare il limite della contribuzione datoriale dovuta nel periodo di competenza, come indicato nella circolare 11 novembre 2021, n. 169.

Al termine della elaborazione delle domande, l’Istituto Previdenziale - con apposito messaggio - comunicherà le istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

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