Esonero dell’assegno in favore del figlio maggiorenne che rifiuta ingiustificatamente un lavoro

Pubblicato il 15 aprile 2013 Con ordinanza n. 7970 depositata il 2 aprile 2013, la Sesta sezione civile di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una donna contro la decisione con cui la Corte d’appello di Palermo, nell’ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, aveva confermato le statuizioni del provvedimento di primo grado che aveva elevato l’assegno a carico dell’ex marito in suo favore, esonerando tuttavia, quest’ultimo, dal mantenimento della figlia maggiorenne.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno ritenuto adeguata e non illogica la motivazione resa dai giudici di merito rispetto alla richiesta di esonero avanzata dal padre relativamente all’assegno per la figlia, facendo riferimento all’età (37 anni) e agli studi da questa effettuati, ipotizzando anche che essa avesse ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni, e non le avesse accettate.

Per la Corte, infatti, “ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato”.
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