Etichette dei prodotti alimentari, sede del produttore in chiaro

Pubblicato il 09 ottobre 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017, che, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 170/2016 - Legge di delegazione europea 2015, disciplina l'indicazione obbligatoria nelle etichette della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Si tratta di disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, conformemente al regolamento Ue n. 1169/2011.

Ai sensi delle previsioni contenute nel Decreto in oggetto, i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

L’eventuale mancata indicazione sarà soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2mila a 15mila euro.

Il D.Lgs n. 145/2017 entrerà in vigore il 22 ottobre 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy