Etichette dei prodotti alimentari, sede del produttore in chiaro

Pubblicato il 09 ottobre 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017, che, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 170/2016 - Legge di delegazione europea 2015, disciplina l'indicazione obbligatoria nelle etichette della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Si tratta di disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, conformemente al regolamento Ue n. 1169/2011.

Ai sensi delle previsioni contenute nel Decreto in oggetto, i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

L’eventuale mancata indicazione sarà soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2mila a 15mila euro.

Il D.Lgs n. 145/2017 entrerà in vigore il 22 ottobre 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy