Evasione fiscale, condanna con verifica di contabilità e spesometro

Pubblicato il 16 settembre 2019

E’ stata confermata la condanna penale impartita al legale rappresentante di una Srl, in quanto ritenuto colpevole del reato di omessa dichiarazione.

All’imputato, giudicato responsabile in entrambi i giudizi di merito, era stato contestato di non aver presentato la dichiarazione dei redditi e dell’Iva della società da lui rappresentata, al fine di evadere le relative imposte.

Omessa dichiarazione: utilizzabili gli accertamenti induttivi?

Lo stesso aveva presentato ricorso davanti alla Corte di cassazione, lamentando l’inutilizzabilità, in sede penale, degli accertamenti induttivi effettuati dall’Agenzia delle Entrate: a suo dire, la Corte d’appello aveva invertito l’onere probatorio in ordine alla sussistenza dell’evasione tributaria e all’ammontare dell’imposta asseritamente evasa, attribuendo rilievo alle risultanze degli accertamenti induttivi compiuti, operazione, questa, consentita solo nel processo tributario.

Detta doglianza è stata ritenuta infondata dalla Suprema corte, la quale, con sentenza n. 38016 del 13 settembre 2019, ha evidenziato come il giudizio di colpevolezza contenuto nella decisione impugnata fosse, per contro, del tutto immune da censure.

Evasione fiscale e giudizio di colpevolezza

Secondo la Terza sezione penale della Cassazione, infatti, i giudici di merito avevano operato un’adeguata ricostruzione della vicenda fattuale in esame, richiamando, in primo luogo, gli esiti dell’attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza nei confronti della Srl.

I risultati di questa attività erano stati veicolati nel giudizio sia attraverso l’acquisizione del relativo verbale di constatazione, sia attraverso l’escussione del luogotenente della GdF, che aveva ribadito l’omessa presentazione delle dichiarazioni in presenza di redditi imponibili e Iva da versare.

Inoltre, dall’esame della documentazione contabile erano emersi elementi positivi di reddito sui quali, detratti i costi emergenti dalla contabilità, erano state calcolate l’Ires e l’Iva non versate; le risultanze di questo calcolo erano sostanzialmente corrispondenti con quelle della banca dati tributaria, cosiddetto “spesometro”, a disposizione dell’accertatore.

Da qui era scaturito il giudizio sulla configurabilità del reato contestato.

In detto contesto, la valutazione sulla sussistenza del reato di omessa dichiarazione non prestava il fianco alle censure prospettate dalla difesa dell’imputato, in quanto risultava fondata su una disamina razionale del materiale probatorio, costituito dalle acquisizioni documentali che erano state poi confrontate con le risultanze dello spesometro.

Omessa dichiarazione: induttivo a conferma della verifica

L’accertamento induttivo, nel caso di specie, costituiva solo una conferma della verifica scaturita dall’analisi della contabilità, e ciò in sintonia con l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono, tuttavia, il valore di dati di fatto, che il giudice penale deve valutare liberamente, unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa.

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