False attestazioni nella dichiarazione di rimpatrio conducono alla truffa aggravata

Pubblicato il 15 agosto 2013 Con la sentenza n. 34986 del 14 agosto 2013, la Seconda sezione penale di Cassazione ha confermato la misura cautelare del sequestro preventivo disposta dal Gip nell'ambito di un'indagine per truffa aggravata ai danni dello Stato attivata nei confronti di un soggetto che aveva fornito false attestazioni nella dichiarazione per il rimpatrio di capitali detenuti all'estero.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la previsione dell'articolo 19, comma 2-bis, del Decreto legge n. 305/2001 non esclude che, nei casi come quello di specie, possa essere applicata la norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, “ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti a ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all'estero sono pervenute nella disponibilità dell'autore del fatto e circa la provenienza di tali somme”.
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