Falso riconoscimento del figlio. Consulta: ok impugnazione

Pubblicato il 27 giugno 2020

La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d’appello di Torino in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La norma in oggetto era stata censurata nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.

Nel dettaglio, era stato rilevato un contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento esistente tra l'autore consapevole di un riconoscimento non veridico e il prestatore del consenso alla fecondazione assistita eterologa: mentre, nel primo caso, l’art. 263 cod. civ. consente all’autore del riconoscimento di proporre l’impugnazione per difetto di veridicità, le norme in materia di procreazione medicalmente assistita precludono tale impugnazione a chi abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione assistita.

Evidenziato anche il contrasto con l’art. 2 Cost., per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell’identità personale del figlio.

Rilievi, questi, giudicati infondati dalla Corte costituzionale - sentenza n. 127 del 25 giugno 2020 – secondo la quale il riconoscimento del figlio eseguito da un soggetto che abbia la consapevolezza di non essere il genitore naturale, non ne preclude l’eventuale successiva impugnazione da parte dello stesso genitore per ristabilire la verità biologica.

In questi casi, il giudice dovrà bilanciare il favor veritatis con altri valori costituzionali e tener conto del diritto del figlio all’identità personale, non esclusivamente correlata alla verità biologica ma anche ai legami affettivi e personali che si sono sviluppati all’interno della famiglia.

In conclusione, anche nell’impugnazione del riconoscimento proposta da chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua falsità, la regola che l'organo giudicante è tenuto ad applicare deve tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa "vero o falso".

Tra queste variabili, rientra il legame del soggetto riconosciuto con l’altro genitore, la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento nonchè, infine, l’idoneità dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

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