Fattura elettronica. In GU il decreto sull’archiviazione semplificata

Pubblicato il 27 giugno 2014 Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia 17 giugno 2014 sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 146 del 26 giugno vengono definite le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, in armonia con il codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) e con le nuove disposizioni Iva in materia di fatturazione elettronica.

Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore dal giorno 27 giugno 2014, abrogando le precedenti indicazioni contenute nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2004, che restano invece applicabili per tutti quei documenti già conservati alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La conservazione elettronica dei documenti fiscali: novità

Viene superato il vincolo temporale per la conservazione delle fatture elettroniche. Il procedimento diventa più semplice anche per le fatture: il procedimento di archiviazione dovrà essere eseguito annualmente e non più ogni 15 giorni.

Inoltre, è stato soppresso l'obbligo di comunicazione alle agenzie fiscali dell'impronta dell'archivio informatico, con relativa sottoscrizione elettronica e marca temporale. Resta, invece, l’obbligo per il contribuente, che si avvale della conservazione elettronica, di darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti dovrà essere corrisposta con il modello F24 e non più con il modello F23, utilizzando esclusivamente il canale telematico. Per tutti i titoli (fatture, atti, documenti, registri) che sono emessi e utilizzati durante l’anno, l’imposta dovrà essere corrisposta in un’unica soluzione entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive e consuntive.
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