Figlio adolescente passa più tempo con il padre Assegno non cambia

Pubblicato il 20 aprile 2017

E’ stata confermata dalla Cassazione la statuizione con cui il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, affidando il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, a cui aveva assegnato la casa familiare, imponendo, altresì, a carico dell’ex marito un assegno di 800 euro mensili per il mantenimento del figlio e un assegno divorzile di 400 euro in favore della ex coniuge.

L’uomo, invano, aveva promosso appello lamentando, in particolare, la sopravvalutazione del proprio reddito mensile, la violazione delle norme in materia di assegno divorzile per l’omessa considerazione della breve durata del matrimonio e delle competenze professionali della ex moglie, mai sfruttate da quest’ultima nella ricerca di un’occupazione.

Motivi, questi, che l’ex marito ha riproposto dinnanzi alla Corte di cassazione, ma che, anche in questa, non hanno ottenuto accoglimento.

Affidamento condiviso e assegno di mantenimento del figlio

Da segnalare i rilievi dei giudici di legittimità per quel che concerne l’asserita erronea applicazione della normativa in tema di affidamento dei figli e di diritto di visita del genitore non collocatario lamentata dal ricorrente.

La Suprema corte – ordinanza n. 9945 del 19 aprile 2017 – ha spiegato come la Corte d’appello, confermando la decisione del tribunale, aveva disposto che il figlio, durante il periodo estivo, di sospensione dell’attività scolastica, passasse un mese con il padre e due settimane con la madre, lasciando, in considerazione dell’età quattordicenne del minore, ampio spazio all’autodeterminazione dell’adolescente di decidere nel restante periodo estivo la propria residenza presso l’uno o l’all’altro genitore.

Era questa da ritenere una decisione fondata sulla considerazione della capacità di discernimento del ragazzo, tale da non compromettere il regime di affidamento condiviso e nello stesso tempo corrispondente alla realizzazione del suo prevalente interesse.

In detto contesto, la circostanza, poi, che il minore avesse scelto di rimanere più tempo col padre non comportava una diminuzione dell’importo dovuto a titolo di mantenimento, né che dovesse ritenersi pregiudicato il regime dell’affido condiviso.

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