IGP per prodotti artigianali e industriali: nuove tutele per il Made in Italy
Pubblicato il 23 aprile 2026
In questo articolo:
- Deposito della domanda e documentazione richiesta
- Verifica preliminare e istruttoria della DGPI-UIBM
- La fase di opposizione
- La decisione finale nella fase nazionale
- Dal livello nazionale alla registrazione europea
- La protezione nazionale temporanea
- Un nuovo strumento di valorizzazione per il Made in Italy
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Con il Decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2026, l’Italia adegua la disciplina interna al Regolamento (UE) 2023/2411, introducendo un sistema organico di tutela per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. Si tratta di una novità rilevante per il Made in Italy, perché estende anche ai comparti non agroalimentari uno strumento già consolidato in altri settori per valorizzare il legame tra prodotto e territorio.
Il decreto individua nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’autorità competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione, nonché per le attività connesse alle modifiche del disciplinare, alla cancellazione della registrazione e al ritiro della domanda. Il cuore della disciplina è contenuto nel Titolo III del provvedimento, che regola il percorso amministrativo dalla presentazione dell’istanza fino alla decisione conclusiva, passando per l’eventuale opposizione.
Deposito della domanda e documentazione richiesta
Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti previsti dal decreto devono essere presentati esclusivamente tramite il portale telematico della DGPI-UIBM, secondo le specifiche tecniche indicate dall’amministrazione. Al momento del deposito, viene rilasciata una ricevuta ufficiale con numero di riferimento e data, che attesta l’avvenuta presentazione della domanda.
L’istanza deve essere presentata dal richiedente legittimato, con indicazione del domicilio eletto per tutte le comunicazioni e notificazioni, secondo quanto previsto dal Codice della proprietà industriale. Il contenuto della domanda è definito dal regolamento europeo e deve comprendere tre elementi essenziali: il disciplinare di produzione, il documento unico, redatto secondo il modello standard previsto dalla normativa UE, e la documentazione di accompagnamento richiesta a supporto della domanda.
Questa impostazione risponde all’esigenza di costruire un fascicolo completo fin dalla fase iniziale, in modo da consentire all’amministrazione di verificare sia il legame tra il prodotto e l’area geografica di riferimento, sia la sussistenza delle condizioni richieste per la tutela.
Verifica preliminare e istruttoria della DGPI-UIBM
Ricevuta la domanda, la divisione competente procede anzitutto alla verifica della ricevibilità e della completezza della documentazione. Se il fascicolo risulta formalmente corretto, viene trasmesso alla Regione o alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione, affinché esprimano un parere sui requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Regolamento (UE) 2023/2411.
Il parere regionale deve intervenire entro 45 giorni, ma il decorso di questo termine non blocca l’istruttoria. Anche in assenza di riscontro, infatti, la divisione competente può procedere comunque alla valutazione di merito.
In questa fase l’amministrazione verifica, in particolare, l’idoneità del nome a essere protetto come indicazione geografica, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e la completezza delle informazioni contenute nel disciplinare, nel documento unico e nella documentazione allegata. Si tratta, in sostanza, del controllo tecnico e giuridico sulla fondatezza della domanda.
Se la richiesta risulta incompleta o inesatta, il richiedente può integrarla o rettificarla entro 60 giorni dalla comunicazione. L’esame istruttorio deve concludersi entro 60 giorni dal deposito della domanda, salvo sospensioni legate alle integrazioni richieste o all’acquisizione del parere regionale.
Nel caso in cui il richiedente non risponda oppure non elimini le criticità segnalate, la divisione competente adotta un provvedimento di rifiuto della domanda, impugnabile secondo le disposizioni del Codice della proprietà industriale. Se invece la valutazione si conclude positivamente, la domanda viene pubblicata nel Bollettino della DGPI-UIBM insieme al disciplinare, e della pubblicazione viene data comunicazione al richiedente e alle Regioni interessate.
La fase di opposizione
Dopo la pubblicazione della domanda si apre la fase di opposizione, che consente ai soggetti legittimati di contestare la registrazione. L’opposizione può essere proposta entro due mesi dalla pubblicazione nel Bollettino.
L’atto deve essere redatto in lingua italiana e contenere gli elementi richiesti dal decreto, tra cui l’identificazione della domanda oggetto di contestazione, i motivi dell’opposizione e la documentazione necessaria a dimostrare l’interesse legittimo del soggetto opponente. Nei casi previsti, l’opposizione può fondarsi anche su marchi anteriori o su altre situazioni giuridiche tutelate dalla normativa europea e nazionale.
Entro un mese dalla ricezione dell’opposizione, la DGPI-UIBM ne verifica ricevibilità e ammissibilità e la notifica alla controparte. Contestualmente, viene riconosciuta alle parti la possibilità di tentare una composizione amichevole entro tre mesi, prorogabili su istanza comune fino a un massimo di ulteriori tre mesi.
Se non viene raggiunto un accordo, il procedimento prosegue con il deposito della documentazione integrativa e con lo scambio di deduzioni tra le parti. La controparte può anche chiedere, nei casi previsti dal decreto, la prova dell’uso del marchio anteriore o la dimostrazione dell’effettivo utilizzo della denominazione invocata dall’opponente.
Quando vi sono più opposizioni contro la stessa domanda, queste vengono riunite. Al termine del procedimento, la DGPI-UIBM decide se accogliere l’opposizione, respingendo la domanda di registrazione, oppure respingerla e consentire il proseguimento dell’iter.
La decisione finale nella fase nazionale
Esaurita l’eventuale opposizione, la divisione competente adotta la decisione conclusiva sulla domanda. In assenza di opposizioni, oppure dopo la definizione del relativo procedimento, il Ministero verifica in via definitiva la sussistenza dei requisiti richiesti dal regolamento europeo.
Se risultano soddisfatte le condizioni previste per la tutela, viene adottata una decisione favorevole alla registrazione. Se invece, anche alla luce dell’opposizione o delle modifiche intervenute nel corso del procedimento, la domanda non risponde ai requisiti previsti, l’istanza viene respinta.
La decisione, sia di accoglimento sia di rigetto, è trasmessa al richiedente. In caso di esito positivo, viene comunicata anche alle Regioni interessate e pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM insieme al disciplinare di produzione. Anche contro questa decisione resta ferma la possibilità di ricorso secondo le regole del Codice della proprietà industriale.
Dal livello nazionale alla registrazione europea
La decisione favorevole adottata nella fase nazionale costituisce il presupposto per il passaggio alla fase europea. In tal caso, la divisione competente redige una dichiarazione con cui attesta che la domanda soddisfa le condizioni previste dal regolamento (UE) 2023/2411 e la trasmette all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), insieme alla relativa documentazione, attraverso il sistema informatico previsto dalla normativa europea.
Dell’avvenuta trasmissione viene data comunicazione al richiedente e alle Regioni coinvolte. Da questo momento la procedura prosegue a livello dell’Unione europea per la registrazione definitiva della denominazione.
La protezione nazionale temporanea
Il decreto prevede anche la possibilità di richiedere una protezione nazionale temporanea a partire dalla trasmissione della domanda all’EUIPO. Si tratta di una tutela anticipata, che opera solo sul territorio nazionale e che può essere concessa su istanza motivata del richiedente.
L’amministrazione decide entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, i prodotti possono essere commercializzati con la sola dicitura “indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea”. Fino alla registrazione europea, però, resta vietato utilizzare il simbolo dell’Unione europea, la dicitura “indicazione geografica protetta” e l’acronimo IGP.
Questa protezione cessa nel momento in cui interviene la registrazione europea oppure quando la domanda viene ritirata.
Un nuovo strumento di valorizzazione per il Made in Italy
La disciplina introdotta dal Dlgs. n. 51/2026 costruisce un percorso amministrativo dettagliato, con tempi, controlli e garanzie procedurali definiti. L’obiettivo è offrire anche ai prodotti artigianali e industriali un sistema di riconoscimento fondato sul rapporto tra qualità, reputazione e origine geografica.
Per il tessuto produttivo italiano si apre così una nuova opportunità di tutela e valorizzazione. La registrazione delle indicazioni geografiche per questi prodotti può rafforzarne la riconoscibilità sul mercato, contrastare usi impropri delle denominazioni e sostenere la competitività delle filiere territoriali.
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