Operazioni sospette: indici di anomalia UIF sulle misure restrittive UE

Pubblicato il



L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) interviene con una comunicazione del 7 maggio 2026 per richiamare intermediari, professionisti e altri soggetti obbligati alla massima attenzione nella prevenzione di attività illecite collegate alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

Il documento si inserisce nel nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, con cui l’Italia ha recepito la direttiva UE 2024/1226.

L’obiettivo è rafforzare il presidio penale contro condotte dirette a violare, aggirare o rendere inefficaci le sanzioni adottate dall’Unione europea.

Nuovi reati per chi viola o aggira le sanzioni UE

Il decreto 211/2025 ha introdotto nel Codice penale nuove fattispecie di reato, destinate a colpire non solo la violazione diretta delle misure restrittive, ma anche le condotte elusive.

Tra le nuove previsioni rientrano:

  • violazione o elusione delle misure restrittive UE;
  • omessa comunicazione di informazioni dovute alle autorità competenti;
  • violazione delle condizioni previste da autorizzazioni allo svolgimento di determinate attività;
  • violazione colposa delle misure restrittive.

NOTA BENE: Tuttavia, quando le condotte considerate hanno ad oggetto fondi, risorse economiche, beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore a 10.000 euro, si applica una sanzione amministrativa.

Rilevanza penale dell’omessa comunicazione

Tra le novità più significative introdotte dal d.lgs. n. 211/2025, la comunicazione UIF del 7 maggio 2026 richiama con particolare attenzione il nuovo articolo 275-ter del Codice penale, disposizione che attribuisce rilevanza penale alla violazione degli obblighi informativi connessi alle misure restrittive dell’Unione europea.

La norma rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione del sistema sanzionatorio, perché amplia la responsabilità dei soggetti obbligati non solo rispetto a comportamenti attivi di elusione o violazione delle sanzioni, ma anche rispetto a condotte omissive.

L’articolo 275-ter c.p. punisce chiunque, in violazione di un obbligo imposto dalle misure restrittive UE, ometta di fornire alle autorità competenti informazioni di cui è a conoscenza per ragioni professionali o d’ufficio.

La disposizione riguarda in particolare le informazioni relative a:

  • fondi;
  • risorse economiche;
  • beni o disponibilità finanziarie presenti sul territorio italiano;

riconducibili a:

  • persone fisiche;
  • entità;
  • organismi;
  • gruppi designati dalle misure restrittive europee,

oppure da questi posseduti, detenuti o controllati.

La novità assume rilievo soprattutto per banche, intermediari finanziari, professionisti e altri destinatari della normativa antiriciclaggio, chiamati a svolgere un ruolo attivo nella collaborazione con le autorità.

Il punto centrale della nuova fattispecie è che il legislatore considera penalmente rilevante anche la semplice omissione informativa.

Non è quindi necessario che il soggetto:

  • trasferisca fondi;
  • agevoli operazioni vietate;
  • contribuisca direttamente all’elusione delle sanzioni.

Può integrare il reato anche il comportamento di chi, pur essendo a conoscenza di asset riconducibili a soggetti sanzionati, non comunica tali informazioni alle autorità competenti.

Si tratta di un rafforzamento significativo dell’approccio collaborativo già presente nella disciplina antiriciclaggio.

Il ruolo dei professionisti

La disposizione coinvolge direttamente anche i professionisti, tema particolarmente delicato perché incide sul rapporto fiduciario con il cliente.

La norma prevede tuttavia una specifica limitazione dell’obbligo informativo. L’esonero opera quando le informazioni siano state apprese:

  • durante l’esame della posizione giuridica del cliente;
  • nello svolgimento di attività difensiva;
  • nell’ambito della rappresentanza in un procedimento giudiziario;
  • in attività strettamente connesse a tale procedimento.

Al di fuori di questi casi, però, permane l’obbligo di collaborazione.

Per questo motivo, commercialisti, avvocati, notai e consulenti dovranno prestare particolare attenzione alle operazioni e agli assetti societari riconducibili a soggetti destinatari di misure restrittive europee.

Collegamento con gli obblighi antiriciclaggio

La UIF evidenzia che le nuove fattispecie introdotte dal D.lgs. n. 211/2025 possono costituire il presupposto per una segnalazione di operazione sospetta (SOS).

L’omessa comunicazione prevista dall’articolo 275-ter c.p. si inserisce quindi in un sistema più ampio di prevenzione che coinvolge:

  • adeguata verifica della clientela;
  • identificazione del titolare effettivo;
  • monitoraggio dell’operatività;
  • valutazione delle anomalie;
  • collaborazione attiva con la UIF.

Gli operatori dovranno quindi verificare con attenzione non soltanto la presenza di nominativi nelle liste sanzionatorie, ma anche eventuali collegamenti indiretti, strutture societarie opache o interposizioni finalizzate a schermare il reale beneficiario dei fondi.

L’obbligo di SOS, però, resta distinto e autonomo rispetto agli altri doveri di comunicazione previsti in materia di misure restrittive. Non basta quindi la presenza astratta di un elemento di rischio: è necessario che il sospetto sia concretamente valutato, motivato e rappresentato nella segnalazione.

La UIF precisa inoltre che la mera omonimia con un soggetto inserito nelle liste non è sufficiente, quando il destinatario sia in grado di escludere con ragionevole certezza che si tratti della stessa persona o entità.

Impatto sui presidi interni

La nuova disciplina impone agli operatori un rafforzamento dei controlli interni.

Intermediari e professionisti dovranno aggiornare:

  • procedure di adeguata verifica;
  • sistemi di screening sulle liste sanzionatorie;
  • processi di escalation interna;
  • flussi di comunicazione verso le funzioni AML;
  • attività formative del personale.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla capacità di intercettare collegamenti indiretti con soggetti sanzionati, evitando approcci limitati alla sola verifica anagrafica.

La comunicazione UIF conferma infatti che il presidio richiesto non può essere meramente burocratico, ma deve fondarsi su un’analisi concreta dell’operatività e del rischio di elusione delle misure restrittive europee.

Gli indicatori di rischio: strutture opache, immobili, cripto e vIBAN

La comunicazione UIF del 7 maggio 2026 dedica ampio spazio ai possibili schemi di elusione. Tra i principali profili di attenzione figurano le catene partecipative complesse e opache, spesso con elementi transnazionali, utilizzate per nascondere la titolarità effettiva di beni o attività riconducibili a soggetti sanzionati.

Un settore particolarmente sensibile è quello immobiliare, nel quale asset di valore possono essere schermati attraverso società interposte, fiduciari, veicoli esteri o soggetti apparentemente non collegati ai destinatari delle misure restrittive.

Ulteriori anomalie possono emergere in presenza di:

  • triangolazioni di fondi tramite Paesi che non applicano regimi sanzionatori equivalenti;
  • utilizzo di cripto-attività per rendere meno trasparente l’origine o la destinazione dei flussi;
  • pagamenti tramite conti di corrispondenza;
  • impiego di IBAN virtuali, idonei a frammentare o mascherare la tracciabilità dei pagamenti;
  • uso di strumenti tecnologici, come le VPN, per occultare la reale localizzazione dei soggetti coinvolti.

Secondo la UIF, tali strumenti possono essere impiegati per evitare controlli rafforzati di adeguata verifica e per dissimulare il collegamento tra i flussi finanziari e soggetti colpiti da sanzioni.

Attenzione anche a donazioni, enti non profit e aree di conflitto

Un ulteriore ambito di rischio riguarda le raccolte fondi effettuate da organizzazioni non lucrative, associazioni, attivisti o piattaforme digitali, soprattutto quando le somme siano dichiaratamente destinate ad aree di conflitto.

In questi casi, non è la finalità benefica in sé a costituire un elemento di sospetto, ma il possibile utilizzo del canale donativo per trasferire risorse a soggetti designati o per aggirare le misure restrittive dell’Unione europea.

Diventano quindi essenziali le informazioni raccolte in sede di adeguata verifica della clientela, insieme alla coerenza tra profilo del soggetto, finalità dichiarate, Paesi coinvolti e movimentazioni rilevate.

Commercio internazionale e beni dual use

La UIF, nella comunicazione del 7 maggio 2026, segnala anche il rischio connesso ad attività di importazione ed esportazione di beni sensibili. Sono richiamati, in particolare, i settori dei:

  • beni di lusso,
  • prodotti petroliferi e siderurgici,
  • macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico,
  • beni a possibile duplice uso, i cosiddetti dual use.

Si tratta di merci che, pur avendo un impiego civile, possono essere utilizzate anche per finalità militari o per la produzione di armi di distruzione di massa.

In tali contesti, assumono rilievo i meccanismi di triangolazione commerciale, spesso agevolati da soggetti ricorrenti che intervengono come facilitatori nelle catene di fornitura.

Nuovo fenomeno UIF “V01”

Per agevolare l’individuazione e la classificazione delle segnalazioni collegate alle misure restrittive, la UIF introduce in via sperimentale un nuovo fenomeno denominato “V01 - Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione”.

Il nuovo codice dovrà essere utilizzato ogni volta che la segnalazione riguardi casistiche riconducibili ai contenuti della comunicazione.

Si tratta di un passaggio operativo importante, perché consente di rendere più immediata la lettura del rischio da parte dell’Unità e di migliorare le successive analisi finanziarie.

Necessaria una valutazione concreta e complessiva

La UIF invita tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio a svolgere un’analisi concreta delle operazioni, evitando automatismi.

La valutazione deve tenere conto di tutti gli elementi disponibili: dati soggettivi, collegamenti societari, Paesi coinvolti, strumenti di pagamento utilizzati, settore economico, coerenza dell’operazione e possibili anomalie rispetto al profilo del cliente.

Quando l’operatività coinvolge più soggetti obbligati, la comunicazione valorizza anche la condivisione delle informazioni, nei limiti consentiti dalla normativa, per rafforzare l’efficacia della collaborazione attiva.

Formazione interna e sensibilizzazione del personale

La comunicazione UIF del 7 maggio 2026 si chiude con un richiamo organizzativo: intermediari, professionisti e altri destinatari sono chiamati a portare il documento a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni anomale.

L’adeguamento non riguarda quindi solo le procedure, ma anche la capacità degli operatori di riconoscere tempestivamente schemi di elusione sempre più complessi.

In questo scenario, la prevenzione passa da controlli più evoluti, maggiore attenzione alla titolarità effettiva, analisi dei flussi transnazionali e corretta rappresentazione del sospetto nelle segnalazioni alla UIF.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito