Formazione continua avvocati 2020: FAQ del CNF

Pubblicato il 27 aprile 2020

Il CNF ha messo a punto alcune FAQ in materia di formazione continua volte a fornire chiarimenti sulle delibere adottate nell’ambito della situazione di emergenza da COVID-19.

Nello specifico, il Consiglio Nazionale Forense ha inteso dare risposta ai diversi quesiti ricevuti dai Consigli dell’Ordine del territorio, con particolare riferimento alla Delibera n. 168 del 20 marzo 2020 e relativa applicazione.

Nell’elenco di “domande e risposte frequenti” viene così precisato che l’anno 2020, in considerazione dell’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Coronavirus, è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo.

Obbligo formativo anno 2020: minimo 5 crediti con modalità a distanza

Anche per tale anno permane la necessità di rispettare l’obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti formativi che, tuttavia, in virtù della delibera n. 168/2020, è stato stabilito in 5, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense).

Il CNF offre quindi precisazioni per quanto riguarda le modalità per acquisire i crediti formativi: per il 2020, valgono tutte le regole di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento n. 6/2014 sulla formazione obbligatoria (lezioni, seminari, corsi in presenza, attività formative, formazione a distanza).

Tenuto conto, però, dell’eccezionalità del periodo e dell’obbligo di distanziamento sociale “non vige il limite di cui al sesto comma dell’art. 12 del cit. Reg. che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con Formazione a distanza”.

Di conseguenza, nel corrente anno, tutti i crediti possono essere conseguiti mediante formazione a distanza (e-learning, streaming, webinar, videoconferenza) e tale possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguire obbligatoriamente, sia i crediti attribuiti dalla partecipazione a ulteriori eventi formativi.

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