Forte temporale non sempre caso fortuito

Pubblicato il 05 aprile 2016

La possibilità di invocare il caso fortuito (o la forza maggiore) deve ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia una tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.

E’ evidente perciò che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto integrare gli estremi del caso fortuito e della forza maggiore, salva l’ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (co) responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione.

Pioggia torrenziale non giustifica incuria del condominio

E sulla scorta di tale principio la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha ritenuto che un condominio potesse essere chiamato in causa – per incuria e difetto di manutenzione -  per il risarcimento dei danni subiti da un soggetto a seguito dell’allagamento (in occasione di un forte temporale) di due locali condotti in locazione.   

Ed ha errato la Corte territoriale nell'attribuire sic et simpliciter il carattere del fortuito determinante alla pioggia torrenziale che si era abbattuta sul territorio, omettendo un accurato esame della fattispecie, al fine di individuare eventuali responsabilità (nella specie, sia del Comune che del condominio).

Tanto più in considerazione – precisa la Suprema Corte con sentenza n. 5877 del 24 marzo 2016 - dei noti dissesti idrogeologici che attualmente caratterizzano il nostro Paese e che impongono criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti.

 

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