Fumo passivo sul posto di lavoro, ok alla rendita Inail

Pubblicato il 16 febbraio 2011 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 3227 del 10 febbraio 2011 – nell'ambito della tutela del lavoratore dagli infortuni sul lavoro va tenuto in rilievo anche il cosidetto “rischio specifico improprio” da intendere come il rischio che pur non essendo insito nell'atto materiale della prestazione lavorativa, “riguarda situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione stessa”.

Per quel che concerne le malattie professionali cosiddette “non tabellate” – continua la Corte - i fattori di rischio comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico per il lavoratore che svolge attività lavorativa assicurata.

Sulla base di tali assunti, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto il diritto ad una rendita Inail per inabilità permanente al 47 per cento in favore di un dipendente comunale che, avendo lavorato per oltre trenta anni al fianco di un collega fumatore, aveva subito il fumo passivo di quest'ultimo contraendo una patologia - asma bronchiale ed enfisema polmonare - che non risultava tra quelle tumorali individuate per legge come possibili conseguenze dell'esposizione prolungata al fumo.
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