Fuori dalle nozze, obbligo dei mezzi di sussistenza solo con la prova della paternità

Pubblicato il 27 aprile 2012 Non risponde del reato di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli naturali nati prima del matrimonio il presunto padre di cui non sia stata dimostrata la paternità. In proposito, la testimonianza della madre, da sola, non è sufficiente.

E’ quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 15952 depositata il 26 aprile 2012 con cui è stata annullata, con rinvio, la condanna impartita dalle Corti di merito nei confronti di un uomo che non aveva contribuito al mantenimento del figlio nato prima delle nozze.

Nell'ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio – si legge nel testo della decisione - l'obbligazione ex articolo 570 del Codice penale di non far mancare i mezzi di sussistenza al bambino presuppone, con riferimento al padre naturale, la prova della filiazione, “da acquisirsi mediante l'atto di riconoscimento formale o altro modo consentito, non esclusa l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del Codice di procedura penale”.
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