La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 29137 del 4 novembre 2025, ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa disposto nei confronti di un lavoratore, dipendente di una farmacia, accusato di sottrarre beni aziendali e di provocare un ammanco contabile rilevante.
La decisione ribadisce i principi di tempestività della contestazione disciplinare, proporzionalità della sanzione e tutela del vincolo fiduciario, fondamentali nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato.
Un dipendente con anzianità ultratrentennale, inquadrato nel IV livello del contratto collettivo per i dipendenti di farmacie private, era stato licenziato per appropriazione indebita di prodotti farmaceutici, anabolizzanti e articoli parafarmaceutici.
L’azienda aveva riscontrato un ammanco di circa 18.000 euro riferito a più mensilità, rilevato a seguito di controlli contabili e inventariali.
Il Tribunale del lavoro aveva rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo provata la condotta illecita e confermando la proporzionalità del licenziamento disciplinare.
In appello, la Corte territoriale aveva confermato la sussistenza della giusta causa, condannando altresì il dipendente al risarcimento di 40.297,51 euro in favore dell’azienda, quale ristoro per il danno patrimoniale accertato.
Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, lamentando in particolare:
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando la correttezza della decisione della Corte d’Appello e ribadendo alcuni principi di diritto di rilievo sistematico.
Secondo la Cassazione, la contestazione disciplinare risultava tempestiva e specifica, in quanto formulata subito dopo che il datore di lavoro aveva acquisito una conoscenza completa dei fatti, a seguito delle verifiche contabili interne.
La Corte ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui la tempestività va valutata in modo relativo, tenendo conto delle circostanze concrete e della complessità delle indagini aziendali necessarie all’accertamento dei fatti.
Nel caso esaminato, la società aveva acquisito un’effettiva e completa conoscenza dei fatti relativi al calo di fatturato tra dicembre 2014 e gennaio 2015, solo a seguito delle verifiche svolte dallo studio di consulenza fiscale di fiducia; pertanto, la contestazione formulata nel marzo 2015 era da ritenere tempestiva e conforme al principio di immediatezza.
La Cassazione, a seguire, ha ritenuto legittima la sanzione espulsiva, sottolineando che la sottrazione di beni aziendali integra una violazione grave e irreparabile del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato.
Tale condotta, per la sua natura dolosa e per l’attentato diretto al patrimonio del datore di lavoro, giustifica la risoluzione immediata del rapporto ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, anche in presenza di una lunga anzianità di servizio o di un danno economico non ingente.
La Suprema Corte ha escluso qualsiasi violazione del principio di immutabilità della contestazione, osservando che i fatti posti a fondamento del licenziamento coincidevano integralmente con quelli contestati in sede disciplinare.
Inoltre, ha ricordato che la valutazione delle prove compete esclusivamente al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, salvo evidenti vizi logico-giuridici.
La censura relativa all’utilizzo di impianti di videosorveglianza è stata dichiarata inammissibile, in quanto non proposta nei precedenti gradi di giudizio.
In ogni caso, la Corte ha precisato che la decisione di merito non si fondava esclusivamente sulle riprese video, ma anche su prove testimoniali, analisi contabili e indagini amministrative, idonee a dimostrare la condotta contestata.
La Cassazione, per finire, ha ritenuto corretta la valutazione equitativa del danno operata dalla Corte d’Appello, basata sull’ammanco effettivamente accertato, preso a parametro per la quantificazione equitativa del risarcimento.
La somma di € 40.297,51 è stata confermata come parametro congruo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, tenendo conto della gravità del comportamento e della durata delle condotte illecite.
Dalla sentenza n. 29137/2025 emergono tre principi di rilievo generale:
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
La sentenza in esame conferma l’orientamento rigoroso della Corte di Cassazione in materia di tutela del vincolo fiduciario e di disciplina del licenziamento per giusta causa: nei casi di appropriazione di beni aziendali, il venir meno della fiducia è di tale gravità da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, anche in assenza di precedenti disciplinari.
| Sintesi del caso | Un dipendente di una farmacia privata, con lunga anzianità di servizio, è stato licenziato per giusta causa dopo essere stato accusato di sottrarre e rivendere prodotti farmaceutici, anabolizzanti e altri articoli, causando un ammanco di circa 18.000 euro. |
| Questione dibattuta | Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo la tardività e genericità della contestazione disciplinare, l’assenza di proporzionalità della sanzione e vizi nella valutazione delle prove, tra cui l’uso di riprese video e la quantificazione del danno. |
| Soluzione della Corte di Cassazione | La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo tempestiva e specifica la contestazione disciplinare e confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa. La Corte ha inoltre giudicato corretta la quantificazione equitativa del danno e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. |
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