La circolare del 24 novembre 2025 emanata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) fornisce chiarimenti operativi in merito alla gestione del fondo rischi nei casi in cui i Confidi assegnatari del contributo, ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, realizzino operazioni di fusione societaria.
L’intervento ministeriale definisce una disciplina uniforme per le situazioni in cui, a seguito della fusione, il Confidi incorporante o risultante dall’operazione diviene titolare di più contributi pubblici, precisando le modalità di confluenza in un unico fondo rischi, nonché gli obblighi di monitoraggio e le procedure di comunicazione conseguenti.
La circolare Mimit del 24 novembre 2025 chiarisce:
Quando un Confidi titolare di un fondo rischi realizza una fusione con un altro Confidi, il fondo rischi viene integralmente trasferito, comprensivo di tutte le posizioni creditorie e debitorie, al Confidi incorporante o a quello risultante dalla fusione. Il trasferimento è consentito solo se il Confidi risultante possiede i requisiti previsti per la concessione del contributo.
Se, a seguito della fusione, il Confidi risultante diventa titolare di più contributi, questi devono confluire in un unico e indistinto fondo rischi, operativo a partire dalla data di efficacia della fusione.
Il Confidi è tenuto a comunicare al MIMIT l’avvenuta operazione di fusione entro 30 giorni dalla sua data di perfezionamento. Il Ministero verifica il possesso dei requisiti per la gestione del contributo; in caso di esito negativo è prevista la revoca della gestione.
Nel caso di unificazione di più contributi, il termine finale di operatività del fondo rischi unico è fissato al:
Dalla data di efficacia della fusione, il Confidi risultante è responsabile dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio annuale previsti dal decreto 3 gennaio 2017 e dal decreto direttoriale 27 giugno 2024.
Quando un contributo assegnato originariamente a un Confidi minore (iscritto nell’elenco ex articolo 112-bis del TUB) viene trasferito a un Confidi vigilato (iscritto all’albo ex articolo 106 TUB), si applicano:
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