Confidi e PMI: proroga gestione fondi
Pubblicato il 29 settembre 2025
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Il decreto dell’8 agosto 2025, emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si inserisce in un percorso normativo avviato più di un decennio fa, volto a sostenere la solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, i cosiddetti confidi.
Questi soggetti, fondamentali per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, hanno potuto beneficiare di risorse dedicate attraverso la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 54), che aveva stanziato complessivamente 225 milioni di euro da destinare al Fondo di garanzia per le PMI.
Nel corso degli anni, vari decreti ministeriali hanno disciplinato le modalità di utilizzo di tali risorse: dal decreto del 3 gennaio 2017, che istituiva fondi rischi gestiti direttamente dai confidi per garantire i finanziamenti alle imprese associate, al decreto del 17 luglio 2017, che introduceva contributi aggiuntivi per sostenere i confidi subentrati a enti in liquidazione. Successivamente, con il decreto del 7 aprile 2021 e con quello del 9 dicembre 2022, si sono ulteriormente ridefinite le regole di gestione, estendendo anche la possibilità per i confidi di erogare direttamente finanziamenti agevolati.
Alla luce di tale evoluzione, il nuovo decreto dell’8 agosto 2025 si propone di aggiornare il quadro regolatorio introducendo meccanismi di proroga della gestione dei fondi già attribuiti ai confidi, laddove essi abbiano dimostrato un utilizzo efficace delle risorse, e di coordinare tali proroghe con le più recenti misure normative.
L’intento è duplice:
- da un lato, garantire continuità agli strumenti di sostegno all’accesso al credito per le PMI, evitando che le risorse ancora disponibili restino inutilizzate;
- dall’altro, rafforzare la coerenza e l’efficacia del sistema attraverso modifiche puntuali alle disposizioni precedenti, anche in termini di monitoraggio, restituzione delle somme e costi di gestione.
Le norme contenute nel decreto 8 agosto 2025entrano in vigore a partire dal giorno in cui è stato reso pubblico l’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vale a dire il 23 settembre 2025.
Proroga della gestione dei contributi
Il primo punto del decreto Mimit 8 agosto 2025 stabilisce che i confidi che hanno ricevuto i contributi previsti dal decreto del 3 gennaio 2017 e che, alla scadenza del termine originariamente fissato, hanno dimostrato di aver utilizzato bene le risorse raggiungendo un livello adeguato di attività (misurato da un indicatore pari o superiore a 2), possono chiedere al Ministero una proroga per continuare a gestire quei fondi.
Per poter presentare la domanda, i confidi devono essere regolarmente iscritti agli elenchi previsti dal Testo unico bancario e non trovarsi in situazioni di crisi, come scioglimento, liquidazione o procedure concorsuali.
La richiesta va inoltrata entro 60 giorni dalla scadenza del termine, seguendo modalità e procedure che saranno definite da un decreto direttoriale.
Il Ministero, una volta ricevuta l’istanza, ha 90 giorni di tempo per esaminarla ed esprimersi:
- può concedere la proroga se i requisiti risultano rispettati,
- può respingere la domanda in caso contrario.
Prima di approvare la proroga, vengono comunque svolti i controlli previsti dal Codice antimafia e verificata la regolarità contributiva del confidi.
Se la proroga non viene chiesta entro i tempi stabiliti, oppure se la domanda viene respinta, il confidi è obbligato a restituire al Ministero le somme ancora disponibili, al netto delle perdite e delle spese sostenute, tenendo conto anche dei recuperi ottenuti.
Questa restituzione deve avvenire entro 60 giorni, sia al momento della mancata proroga, sia negli anni successivi per le risorse che via via tornano disponibili grazie agli svincoli delle garanzie o ai rientri dei finanziamenti.
Infine, il decreto prevede che le somme restituite confluiscano nuovamente nel Fondo di garanzia per le PMI. Una piccola parte di queste risorse (fino al 2% del totale dei contributi prorogati) può essere utilizzata per coprire le spese di gestione e monitoraggio delle attività affidate dal Ministero.
Gestione delle risorse prorogate
Dal momento in cui il MiMit concede la proroga, i confidi possono continuare a usare le risorse del contributo originario (quello del decreto 3 gennaio 2017) per costituire un nuovo fondo rischi. Questo fondo deve essere gestito seguendo le regole già fissate dal decreto 7 aprile 2021 e dal decreto 9 dicembre 2022, che disciplinano in dettaglio come devono essere concesse le garanzie e, più di recente, i finanziamenti agevolati.
La durata di questo nuovo fondo non è indefinita: l’attività può andare avanti fino al 31 dicembre del dodicesimo anno successivo alla data in cui è stata concessa la proroga. Quindi, in pratica, ogni proroga apre una finestra temporale di dodici anni per gestire i fondi.
Restituzione del contributo
Quando la proroga arriva a termine, i confidi che hanno beneficiato del provvedimento devono restituire al Mimit le somme che risultano ancora disponibili nel nuovo fondo rischi. La restituzione riguarda due tipologie di risorse:
- quelle che restano alla data di scadenza finale, dopo aver scontato eventuali perdite, spese legali e al netto dei recuperi già ottenuti;
- quelle che, negli anni successivi, tornano disponibili grazie agli svincoli delle garanzie o ai rientri dei finanziamenti concessi.
In entrambi i casi, la restituzione deve avvenire entro 60 giorni dalle scadenze indicate.
Le somme rientrate non restano ferme presso il Ministero, ma vengono riversate nuovamente nel Fondo di garanzia per le PMI, così da continuare a sostenere le imprese e professionisti nell’accesso al credito.
Modalità di richiesta di proroga: atteso un decreto direttoriale
Sarà il Direttore generale per gli incentivi alle imprese a definire in concreto le modalità con cui i confidi potranno presentare la richiesta di proroga, come si svolgerà l’intero procedimento amministrativo e in che modo dovranno essere restituite al Ministero le risorse.
Inoltre, viene modificato l’articolo 3, comma 3, del decreto 9 dicembre 2022, innalzando il limite massimo delle commissioni sui finanziamenti: non più lo 0,5% dell’importo, ma l’1% del totale, con la precisazione che in ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a 250 euro.
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