I diritti del minore cittadino Ue devono essere goduti in maniera effettiva

Pubblicato il 09 marzo 2011 Con sentenza pronunciata lo scorso 8 marzo in riferimento alla causa C-34/09, la Corte di giustizia ha spiegato che, le disposizioni del Trattato sulla cittadinanza dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano “a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell'Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall'altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione”.

I genitori extracomiunitari di bambini nati sul territorio di uno Stato membro del quale hanno acquisito la nazionalità in base alle leggi di questo Paese, hanno quindi diritto a soggiornare nello Stato Ue in cui si trovano i figli nonché ad ivi ottenere un permesso di lavoro. Solo così, i cittadini dell'Unione, anche se in tenera età, “possono godere in modo effettivo dei diritti connessi alla cittadinanza Ue, che si aggiunge in modo automatico a quella nazionale”.
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