Ici sulle pertinenze. Un aspetto formale guida le sorti del contribuente

Pubblicato il 10 ottobre 2009

Si torna, seguendo la riapparizione della notizia sul quotidiano, alla sentenza 19638/2009 (11 settembre), già segnalata tra gli elaborati dello scorso 9 ottobre, dove la formalità del classamento catastale ha spinto la Cassazione fino a decidere una rigorosa restrizione per il contribuente enunciando che, in presenza di un’area fabbricabile utilizzata come giardino di pertinenza di un’abitazione, se la pertinenzialità non è stata denunciata nella dichiarazione ICI originaria, il terreno è da considerarsi imponibile come area fabbricabile.

La norma di diritto applicata alla fattispecie controversa è l’articolo 2.1.a) del D.Lgs. n. 504/1992, modellato nella formula sino a presentarsi così: “Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 [dell'ICI]: a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quell’area che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell’imposta esposta nella denuncia iniziale, o nella denunzia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali, ne costituisce pertinenza».

Perciò, se il soggetto passivo dell’imposta ha omesso di indicare, nella dichiarazione ICI, che il terreno è stato destinato a pertinenza dell’abitazione, accertare la sussistenza di un siffatto complesso vincolo di strumentalità o complementarità funzionale non avrà più alcuna rilevanza rispetto ad una circostanza puramente formale qual è quella del distinto accatastamento dell’area pertinenziale e della costruzione principale.

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