Idonea motivazione in cartella senza il preavviso della sanzione Iva

Pubblicato il 07 aprile 2010 La Corte di cassazione, con la sentenza 8071 depositata il 2 aprile 2010, interviene in merito al ricorso di una Srl circa l'iscrizione a ruolo della sanzione Iva del 30% dell'importo non versato avvenuta senza “una contestazione preventiva”.

I giudici spiegano che tale sanzione per mancato versamento è legittima anche se la cartella non è preceduta da preavviso. Tuttavia, la società aveva diritto di conoscere i motivi della sanzione. Pertanto, nella cartella doveva essere espressa un’idonea motivazione della contestazione.

Le basi della pronuncia:

- l'articolo 17 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di Iva ed in ipotesi di sanzioni liquidate ex articolo 54 bis e 60 del Decreto del presidente della Repubblica 633/1972, ha stabilito che “l'irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del trenta per cento dell'importo non versato; con tale normativa è stato implicitamente abrogato il sesto comma dell'art. 60 citato, nella parte in cui prevedeva l'invio del preventivo invito al versamento in cui unica funzione è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, posto che la sanzione è stata fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all'invito”;

- l'obbligo di motivazione è necessario tutte le volte che il contribuente non è in grado di conoscere le ragioni dell’irrogazione delle sanzioni, dunque la mancanza del preavviso doveva essere colmata dal Fisco con l’adeguata motivazione in cartella.
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